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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5533/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda riconvenzionale della resistente e rigettato la sua domanda principale relativa alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita e alla restituzione/doppia caparra. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di gravame non fosse suddiviso in punti né individuasse chiaramente i capi della sentenza contestati né contenesse un progetto di decisione alternativo. In cassazione la ricorrente contestava l'errata applicazione dell'art. 342 c.p.c. (e, in subordine, la violazione anche degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.), sostenendo che l'atto di appello conteneva invece motivi specifici, con argomentazioni idonee a confutare la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso relativa alla notificazione alla società cancellata dal registro delle imprese, richiamando il principio dell'ultrattività del mandato alla lite che permette la notificazione presso il procuratore anche dopo la cancellazione della società. Sull'esame dei motivi la Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente specifico: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 342 c.p.c. richiede la chiara indicazione delle questioni e delle doglianze con una parte argomentativa ma non impone la numerazione dei punti né un progetto di decisione alternativo. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, con regolamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiede che l'atto di impugnazione contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e le relative doglianze con parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice; tuttavia non è necessario che i motivi siano numerati né che sia predisposto un progetto di provvedimento alternativo.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di decisione sulle eccezioni preliminari; nel caso era dedotta una violazione per aver la Corte d'appello nuovamente esaminato l'eccezione ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione sulla specificità dell'appello.

  • art. 330 c.p.c.

    Norma che disciplina la notificazione degli atti ai procuratori; la Corte ha ricordato che, per effetto del principio di ultrattività del mandato, la notificazione presso il procuratore è valida anche se la società è stata successivamente cancellata dal registro delle imprese.

  • art. 300 c.p.c.

    Norma sulla comunicazione di eventi che incidono sulla rappresentanza processuale; la mancata comunicazione alla controparte della cancellazione della società non impedisce la validità della notificazione al procuratore, secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 342 nell'interpretazione giurisprudenziale post-modifica del 2012; conferma il principio secondo cui l'appello è un grado di revisione e richiede adeguata specificità e confutazione delle ragioni del primo giudice.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. con legge n. 134/2012

    La novella normativa (applicabile agli appelli proposti dopo l'11/9/2012) ha modificato i parametri di specificità dell'appello; la Corte ha applicato l'interpretazione consolidata di questa modifica secondo la quale non sono richieste formalità sacramentali (es. numerazione) ma va fornita una parte argomentativa che consenta di comprendere le doglianze.

Massime di principio

  • L'art. 342 c.p.c., dopo le modifiche del 2012, impone che l'appello contenga una chiara indicazione delle questioni contestate e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma non richiede la numerazione dei motivi né la redazione di un progetto di decisione alternativo.
  • Per soddisfare la specificità dell'appello è sufficiente che le censure siano comprensibili nel loro svolgimento logico-giuridico e idonee a permettere al giudice di individuare i punti di critica e le relative argomentazioni.
  • La notificazione degli atti alla società tramite il suo procuratore rimane valida anche se la società è stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, per effetto del principio di ultrattività del mandato alla lite, salvo che il procuratore abbia comunicato diversamente nel processo.
  • Non è automaticamente impeditiva della decisione di merito la previa trattazione di eccezioni processuali: il giudice d'appello deve valutare la specificità dell'appello e gli eventuali profili preliminari, ma l'errore nell'aver dichiarato l'inammissibilità per forme formali può essere cassato se l'atto è sostanzialmente motivato.
  • Per ridurre il rischio di inammissibilità è consigliabile nell'atto di appello indicare espressamente i capi della decisione impugnata, esporre con chiarezza le doglianze e sviluppare la parte argomentativa di confutazione; la chiarezza sostanziale prevale sulla forma.

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