Cassazione Civile, Sentenza n. 5510/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna del Rocchi al pagamento di una somma risultante da una 'schedina contabile' contenente un riconoscimento di debito. Il ricorrente deduceva: 1) errata qualificazione del riempimento del foglio firmato in bianco (sostiene che si tratti di riempimento absque pactis che imponeva la querela di falso); 2) violazione degli artt. 1988 c.c. e 112 c.p.c. in materia di natura e destinatario della ricognizione di debito; 3) omissione dell'esame di fatti decisivi (documenti prodotti in appello che proverebbero l'estinzione del debito); 4) usurarietà dei rapporti (violazione art. 644 c.p.) e nullità dei contratti di mutuo per interessi usurari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte di appello: il documento sottoscritto non configurava un falso materiale per riempimento absque pactis ma un abuso del biancosegno (riempimento contra pacta) che non richiede necessariamente la querela di falso; le contestazioni sul contenuto dovevano essere dedotte e provate in primo grado e non potevano essere introdotte per la prima volta in appello (preclusione ex art. 345 c.p.c.). La Corte ha anche rilevato che il ricorrente aveva ammesso extragiudizialmente di aver sottoscritto la scheda riconoscendo il debito; non è stata provata l'estinzione del debito alla data contestata né la sussistenza degli estremi del reato di usura (mancanza di prova dello stato di bisogno e dell'approfittamento). Pertanto il ricorso è respinto e Rocchi è condannato al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in complessivi euro 10.200,00 oltre oneri), con annotazione della sussistenza degli estremi per il versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso sosteneva violazione ma la Corte ha ritenuto che la corretta distinzione tra falso materiale (riempimento absque pactis) e riempimento contra pacta sia stata applicata; l'art. 221 è stato valutato nel quadro dei mezzi di prova e della necessità della querela di falso solo nei casi di falsità materiale.
Richiamata come base della preclusione: le prove e le istanze probatorie che non siano state dedotte nel giudizio di primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello. La Corte ha escluso l'ammissibilità di nuove prove che avrebbero dovuto essere prodotte in primo grado.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi invocati (n. 3 e n. 5) sono stati esaminati e ritenuti infondati in punto di diritto e di fatto.
Richiamato con riferimento alla natura probatoria della ricognizione di debito: la dichiarazione redatta e sottoscritta e già nella disponibilità del creditore non pone problemi di recettizietà; il debitore deve provare fatti impeditivi o estintivi del debito inserito nel documento.
Invocato per lamentare omessa considerazione delle difese; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate in appello siano state effettivamente esaminate e motivate, senza violazione dell'art. 112.
Norma penale sull'usura (nella previgente formulazione applicabile ratione temporis): la sua applicazione presuppone la prova del vantaggio usurario, dello stato di bisogno del soggetto passivo e dell'approfittamento da parte del mutuante. La Corte ha constatato l'assenza di tali prove e anche l'assenza di accertamento penale.
Rilevata la rilevanza ratione temporis del testo antecedente alle modifiche del 1996: l'illegittimità di interessi ultralegali può valere solo se ricorrono gli estremi dell'usura penale; in mancanza di questi estremi la mera applicazione di interessi ultralegali non comporta automaticamente la nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha disposto l'annotazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra riempimento 'absque pactis' (riempimento in bianco che presuppone falsità materiale e può richiedere la querela di falso) e riempimento 'contra pacta' (abuso del biancosegno): nel primo caso la querela di falso è il rimedio necessario; nel secondo caso il sottoscrittore deve provare l'abuso con i normali mezzi istruttori.
- Se si contesta il contenuto di un documento sottoscritto, occorre produrre e proporre le relative istanze probatorie in primo grado: nuovi mezzi di prova introdotti per la prima volta in appello sono in genere preclusi (art. 345 c.p.c.).
- Una ammissione extragiudiziale della firma o del contenuto (es. denuncia, confessione) ha valore probatorio rilevante e può indebolire l'argomentazione fondata su un presunto falso materiale.
- Chi invoca l'estinzione del debito o la nullità per usura ha l'onere probatorio di dimostrare integralmente i fatti impeditivi o estintivi e, per l'usura, anche gli elementi tipici del reato (vantaggio usurario, stato di bisogno, approfittamento); l'assenza di accertamento penale è un elemento rilevante.
- Quando un documento è nella disponibilità del creditore e viene utilizzato come prova del rapporto causale, non si pone normalmente il problema della recettività della dichiarazione ai sensi dell'art. 1988 c.c.; il peso probatorio ricade sul debitore che contesta.
- In sede di impugnazione, valutare preventivamente la preclusione di prove e istanze: pianificare la produzione probatoria fin dal primo grado per evitare l'inammissibilità in appello e in cassazione.
- In controversie complesse su riconoscimenti di debito e pagamenti, conservare e documentare in modo dettagliato ogni prova di pagamento (assegni, girate, quietanze) e collegare temporaneamente le produzioni alla data rilevante per dimostrare l'eventuale estinzione dell'obbligazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5487/2024 del 01/03/2024
- Sentenza civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5506/2024 del 01/03/2024
- Sentenza civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5518/2024 del 01/03/2024
- Sentenza civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5524/2024 del 01/03/2024
- Sentenza civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5533/2024 del 01/03/2024
- Sentenza civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5539/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →