Cassazione Civile, Ordinanza n. 08657/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti al pagamento di differenze retributive a titolo di indennità per ferie non godute nel periodo 2013-2018. I lavoratori, assunti prima della privatizzazione dell’ente e poi transitati alle dipendenze della società, hanno chiesto che, in base alla clausola di conservazione ad personam del miglior trattamento in materia di ferie prevista dal CCNL applicabile dopo la privatizzazione, venisse mantenuto il regime più favorevole previsto dal precedente CCNL FederGasAcqua 1995. La Corte d’appello aveva ritenuto che tale disciplina dovesse prevalere rispetto a quella del CCNL GasAcqua 2002 e aveva liquidato le somme dovute, calcolandole su 28 giorni annui di ferie per sei anni. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la domanda fosse nuova in appello perché fondata su un diverso CCNL e quindi su una diversa causa petendi; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL GasAcqua 2002, perché la Corte territoriale avrebbe applicato un contratto collettivo non precedentemente applicato ai lavoratori e comunque non ricompreso nella conservazione ad personam; 3) violazione e falsa applicazione delle clausole contrattuali collettive e di alcune norme di legge, per non avere considerato il CCNL 2002 più favorevole e per avere trascurato l’incidenza del ripristino legislativo della festività del 2 giugno, con dedotta motivazione apparente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché introducevano questioni nuove, non trattate dalla sentenza impugnata e non indicate come tempestivamente dedotte nei giudizi di merito, con necessità di accertamenti in fatto processuale non consentiti in sede di legittimità. Ha invece esaminato nel merito il terzo motivo, giudicandolo infondato: interpretando direttamente le clausole dei CCNL secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., ha ritenuto che la clausola di conservazione ad personam imponesse il mantenimento del regime di ferie del CCNL FederGasAcqua 1995, poiché più favorevole di quello del CCNL GasAcqua 2002, sia per i lavoratori su cinque giorni sia per quelli su sei giorni settimanali. Ha inoltre escluso che il ripristino legislativo della festività del 2 giugno rendesse illegittimo il richiamo alle due giornate supplementari previste dal contratto collettivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui il contratto collettivo non può essere unilateralmente disapplicato o modificato in peius nel rapporto individuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 437, secondo comma, c.p.c.
Vieta la proposizione in appello di domande o eccezioni nuove; la violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché implicava un accertamento in fatto processuale non richiesto nei gradi di merito.
art. 380bis1 c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva di motivazione secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 28 CCNL GasAcqua 2002
Disciplina le ferie annuali distinguendo tra orario su cinque giorni e su sei giorni; la Corte lo ha interpretato in combinazione con la clausola di conservazione ad personam, ma lo ha ritenuto non più favorevole del precedente CCNL.
art. 23 CCNL GasAcqua 2002
Precisa che, se l’orario settimanale è suddiviso in cinque giorni, il sesto giorno feriale non lavorato è considerato festivo a tutti gli effetti.
art. 29 CCNL FederGasAcqua 1995
Prevede per tutti i lavoratori 26 giorni di ferie annuali più due giornate supplementari; è stato ritenuto il regime più favorevole da conservare ad personam.
artt. 1362 ss. c.c.
Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate direttamente dalla Cassazione secondo i canoni ermeneutici codicistici, con primazia del dato letterale e rilievo del criterio sistematico.
art. 1362 c.c.
Il dato letterale costituisce il punto di avvio dell’interpretazione delle clausole contrattuali.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere lette nel loro complesso, senza interpretazione atomistica, coordinando le espressioni contrattuali in un’unità armonica.
art. 1 legge n. 336/2000
È richiamata come norma che ha ripristinato la festività del 2 giugno, ma la Corte esclude che ciò consenta di disapplicare la disciplina collettiva più favorevole.
art. 1 d.lgs. 54/1977
Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sulle festività soppresse; la Corte non fonda su di esso l’accoglimento della censura.
art. 1256 c.c.
Citat0 nel ricorso, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione della controversia.
art. 1258 c.c.
Citat0 nel ricorso, senza incidenza decisiva sull’esito.
art. 1339 c.c.
Citat0 nel ricorso, ma non ritenuto idoneo a scalfire la disciplina collettiva applicabile.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; nel caso concreto la censura è stata reputata eccedente tali limiti.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, ipotesi ritenute non sussistenti.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale richiesto dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate direttamente dalla Corte di cassazione secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., con priorità del dato letterale e necessaria lettura sistematica dell’intero testo, evitando interpretazioni atomistiche delle singole clausole.
- Quando un contratto collettivo prevede la conservazione ad personam del trattamento più favorevole in materia di ferie, occorre comparare integralmente i regimi contrattuali succedutisi e mantenere quello effettivamente più vantaggioso per il lavoratore, anche se il nuovo contratto disciplina diversamente l’orario settimanale.
- La sopravvenienza di una disciplina legislativa sulle festività soppresse non consente, di per sé, la disapplicazione unilaterale della disciplina collettiva o la riduzione dei giorni di permesso o ferie se il contratto collettivo continui a prevedere un trattamento più favorevole.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che introducono questioni nuove richiedenti accertamenti in fatto processuale non risultanti dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotti nei precedenti gradi di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale"; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del contratto o dei fatti se la sentenza non presenta una motivazione mancante o meramente apparente.
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