Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente aveva lavorato per circa dieci anni alle dipendenze di un comune con una serie di contratti a termine e proroghe, formalmente collegati a incarichi di area tecnica/tributi e qualificati dal giudice di merito come rientranti nella disciplina speciale degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL. Egli aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine, il diritto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della disciplina generale sui contratti a termine e aveva negato la conversione, ritenendo la fattispecie ricondotta all'art. 110 TUEL. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 110 TUEL, degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 368/2001, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e del c.c.n.l. enti locali, sostenendo che i contratti non riguardavano incarichi dirigenziali ma ordinarie mansioni da istruttore direttivo/responsabile di area, che erano stati usati per coprire un fabbisogno strutturale e non esigenze temporanee, e che il giudice di merito aveva omesso di verificare in concreto la natura del rapporto e la sussistenza delle esigenze eccezionali e temporanee richieste dalla normativa speciale e dal diritto unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse deciso senza spiegare adeguatamente perché i rapporti dovessero essere ricondotti all'art. 110 TUEL e senza verificare in concreto la natura degli incarichi e la persistenza di esigenze temporanee. Ha affermato che anche i rapporti eventualmente disciplinati dagli artt. 109 e 110 TUEL devono comunque essere letti in conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 36 d.lgs. 165/2001, nel senso che il ricorso al lavoro a termine è consentito solo per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali e non per fabbisogni ordinari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la vicenda verificando in fatto se i contratti fossero davvero incarichi speciali oppure ordinari contratti a termine e, in ogni caso, se vi fossero esigenze temporanee idonee a giustificare la reiterazione per dieci anni, provvedendo anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    norma speciale per il conferimento di incarichi a tempo determinato; la sua applicazione richiede una verifica concreta dei presupposti e non esonera dal controllo sulla temporaneità delle esigenze, anche alla luce della disciplina eurounitaria.

  • art. 109 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    consente l'attribuzione di funzioni dirigenziali a responsabili di uffici o servizi anche non dirigenti nei comuni privi di personale dirigenziale; non equivale automaticamente al conferimento di incarichi dirigenziali.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    il ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è ammesso solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, non riferibili a fabbisogni ordinari.

  • artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001

    richiamati dal ricorrente come disciplina generale del contratto a termine, non applicabile direttamente se la fattispecie rientra nella specialità del TUEL ma rilevante come parametro evocato dalla parte.

  • direttiva 1999/70/CE

    impone un'interpretazione delle discipline speciali sul tempo determinato conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro, per prevenire e sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • c.c.n.l. enti locali 14.9.2000

    invocato per sostenere la qualificazione del rapporto; il suo contenuto doveva essere esaminato insieme ai contratti e alle delibere autorizzative per stabilire la reale natura dell'incarico.

  • c.c.n.l. 22.1.2004, art. 15

    richiamato per evidenziare la disciplina delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti, utile a distinguere tra incarichi di responsabilità e incarichi dirigenziali.

  • c.c.n.l. 31.3.1999, artt. 8 e seguenti

    richiamato per la disciplina delle posizioni organizzative nei comuni privi di posizioni dirigenziali.

  • Legge n. 142 del 1990, art. 51, comma 3-bis

    menzionata come base normativa previgente per l'organizzazione degli uffici e l'attribuzione di posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti.

  • art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    richiamato per definire le funzioni dirigenziali che possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o servizi secondo la disciplina speciale degli enti locali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato è stato escluso perché il ricorso è stato accolto.

  • art. 97, comma 4, lettera d), d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    richiamato nel contesto della disciplina delle funzioni nei comuni privi di personale dirigenziale.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine instaurati da un ente locale non è sufficiente richiamare in astratto la disciplina speciale del TUEL: il giudice deve verificare concretamente il contenuto dei contratti e delle delibere per stabilire se si tratti davvero di incarichi speciali o di ordinari contratti a tempo determinato.
  • Anche quando sia applicabile una disciplina speciale del pubblico impiego locale, il ricorso al tempo determinato resta legittimo solo se sorretto da esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali; non può essere utilizzato per coprire fabbisogni strutturali e ordinari dell'ente.
  • La specialità della disciplina non esime dal controllo di conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE, che impone di prevenire l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
  • La riconducibilità di un rapporto a funzioni di responsabilità o a posizioni organizzative non coincide automaticamente con un incarico dirigenziale: occorre distinguere tra attribuzione di funzioni e conferimento di un incarico dirigenziale in senso proprio.
  • In caso di reiterazione prolungata di contratti a termine nella pubblica amministrazione, il giudice deve motivare specificamente sulla sussistenza dei presupposti temporanei richiesti dalla legge e non può fondare la decisione sulla sola necessità di coprire posti in organico.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.