Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente aveva lavorato per circa dieci anni alle dipendenze di un comune con una serie di contratti a termine e proroghe, formalmente collegati a incarichi di area tecnica/tributi e qualificati dal giudice di merito come rientranti nella disciplina speciale degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL. Egli aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine, il diritto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della disciplina generale sui contratti a termine e aveva negato la conversione, ritenendo la fattispecie ricondotta all'art. 110 TUEL. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 110 TUEL, degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 368/2001, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e del c.c.n.l. enti locali, sostenendo che i contratti non riguardavano incarichi dirigenziali ma ordinarie mansioni da istruttore direttivo/responsabile di area, che erano stati usati per coprire un fabbisogno strutturale e non esigenze temporanee, e che il giudice di merito aveva omesso di verificare in concreto la natura del rapporto e la sussistenza delle esigenze eccezionali e temporanee richieste dalla normativa speciale e dal diritto unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse deciso senza spiegare adeguatamente perché i rapporti dovessero essere ricondotti all'art. 110 TUEL e senza verificare in concreto la natura degli incarichi e la persistenza di esigenze temporanee. Ha affermato che anche i rapporti eventualmente disciplinati dagli artt. 109 e 110 TUEL devono comunque essere letti in conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 36 d.lgs. 165/2001, nel senso che il ricorso al lavoro a termine è consentito solo per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali e non per fabbisogni ordinari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la vicenda verificando in fatto se i contratti fossero davvero incarichi speciali oppure ordinari contratti a termine e, in ogni caso, se vi fossero esigenze temporanee idonee a giustificare la reiterazione per dieci anni, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
norma speciale per il conferimento di incarichi a tempo determinato; la sua applicazione richiede una verifica concreta dei presupposti e non esonera dal controllo sulla temporaneità delle esigenze, anche alla luce della disciplina eurounitaria.
art. 109 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
consente l'attribuzione di funzioni dirigenziali a responsabili di uffici o servizi anche non dirigenti nei comuni privi di personale dirigenziale; non equivale automaticamente al conferimento di incarichi dirigenziali.
il ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è ammesso solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, non riferibili a fabbisogni ordinari.
artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001
richiamati dal ricorrente come disciplina generale del contratto a termine, non applicabile direttamente se la fattispecie rientra nella specialità del TUEL ma rilevante come parametro evocato dalla parte.
direttiva 1999/70/CE
impone un'interpretazione delle discipline speciali sul tempo determinato conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro, per prevenire e sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
c.c.n.l. enti locali 14.9.2000
invocato per sostenere la qualificazione del rapporto; il suo contenuto doveva essere esaminato insieme ai contratti e alle delibere autorizzative per stabilire la reale natura dell'incarico.
c.c.n.l. 22.1.2004, art. 15
richiamato per evidenziare la disciplina delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti, utile a distinguere tra incarichi di responsabilità e incarichi dirigenziali.
c.c.n.l. 31.3.1999, artt. 8 e seguenti
richiamato per la disciplina delle posizioni organizzative nei comuni privi di posizioni dirigenziali.
Legge n. 142 del 1990, art. 51, comma 3-bis
menzionata come base normativa previgente per l'organizzazione degli uffici e l'attribuzione di posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
richiamato per definire le funzioni dirigenziali che possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o servizi secondo la disciplina speciale degli enti locali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è stato escluso perché il ricorso è stato accolto.
art. 97, comma 4, lettera d), d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
richiamato nel contesto della disciplina delle funzioni nei comuni privi di personale dirigenziale.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a termine instaurati da un ente locale non è sufficiente richiamare in astratto la disciplina speciale del TUEL: il giudice deve verificare concretamente il contenuto dei contratti e delle delibere per stabilire se si tratti davvero di incarichi speciali o di ordinari contratti a tempo determinato.
- Anche quando sia applicabile una disciplina speciale del pubblico impiego locale, il ricorso al tempo determinato resta legittimo solo se sorretto da esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali; non può essere utilizzato per coprire fabbisogni strutturali e ordinari dell'ente.
- La specialità della disciplina non esime dal controllo di conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE, che impone di prevenire l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
- La riconducibilità di un rapporto a funzioni di responsabilità o a posizioni organizzative non coincide automaticamente con un incarico dirigenziale: occorre distinguere tra attribuzione di funzioni e conferimento di un incarico dirigenziale in senso proprio.
- In caso di reiterazione prolungata di contratti a termine nella pubblica amministrazione, il giudice deve motivare specificamente sulla sussistenza dei presupposti temporanei richiesti dalla legge e non può fondare la decisione sulla sola necessità di coprire posti in organico.
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