Ordinanza n. 183/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - della Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 22 del 9 febbraio 2024, prot. n. 1374, pubblicata sul BURAS in data 15 febbraio 2024, con cui è stata rigettata la proposta di variante al P.A.I. (parte idraulica) presentata dal Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 37, comma 3, lett. b), delle N.T.A. del P.A.I. e del contestuale aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6, delle N.T.A. del P.A.I., corredata della deliberazione del Consiglio Comunale di Golfo Aranci n. 86 del 29 dicembre 2022 avente ad oggetto “Variante al P.A.I. comunale nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di zona F1.02 (ex f3) - proponente: TORRE TERRATA S.r.l.” e gli elaborati tecnici allegati (all. n. 1); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare, ove occorrer possa: - del parere non favorevole all'accoglimento della proposta di variante al P.A.I. (parte idraulica) presentata dal Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 37, comma 3, lett. b), delle N.A. del P.A.I. e del contestuale aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6, delle N.A. del P.A.I., corredata della deliberazione del Consiglio Comunale di Golfo Aranci n. 86 del 29.12.2022 avente ad oggetto “Variante al P.A.I. comunale nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di zona F1.02 (ex f3) - proponente: TORRE TERRATA S.r.l.” e gli elaborati tecnici allegati, espresso dalla Conferenza Operativa Sincrona al 29 gennaio 2024 (all. n. 2); - del verbale della Conferenza Operativa Sincrona del 29 gennaio 2024 (all. n. 2); - del dissenso espresso in sede di Conferenza Operativa Sincrona al 29 gennaio 2024 dall'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (all. n. 2); - del dissenso espresso in sede di Conferenza Operativa Sincrona al 29 gennaio 2024 dal Servizio del Genio Civile di Sassari presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (all. n. 2); - del parere non favorevole espresso, con nota prot. 4240 del 26/01/2024, dal Servizio del Genio Civile di Sassari presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (l'atto non è al momento conosciuto, ma viene richiamato nel verbale della Conferenza Operativa Sincrona del 29 gennaio 2023 e nella determinazione di rigetto n. 22 del 9 febbraio 2024 (all. nn. 1-2); - della nota ADIS prot. n. 611 del 18 gennaio 2024, di aggiornamento della Conferenza Operativa Sincrona al 29 gennaio 2024 (all. n. 3); - del verbale della Conferenza Operativa Sincrona del 18 gennaio 2024 (all. n. 4); - della nota prot. n. 13656 del 22 dicembre 2023, con cui il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna convocava la conferenza operativa sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e ss.mm. e i. per il riesame complessivo delle risultanze della Conferenza Operativa Asincrona (all. n. 6); - della nota prot. n. 13495 del 19 dicembre 2023, con cui il Coordinatore della Conferenza Operativa chiedeva la convocazione della conferenza operativa sincrona (all. n. 7); - della nota prot. n. 12538 del 24 novembre 2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna con cui veniva sospesa la Conferenza Operativa Asincrona (già definita con parere favorevole comunicato con PEC del 26 ottobre 2023 (all. n. 9); - della nota prot. 44866 del 27 ottobre 2023, dal Servizio del Genio Civile di Sassari presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (all. n. 10); - delle osservazioni espresse, con nota prot. 33020 del 10 agosto 2023, dal Servizio del Genio Civile di Sassari presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (all. n. 15); e per la condanna: - del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino a concludere il procedimento con l'adozione della determinazione di approvazione della proposta di variante al P.A.I. (parte idraulica) presentata dal Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 37, comma 3, lett. b), delle N.A. del P.A.I. e del contestuale aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 delle N.A. del P.A.I., corredata della deliberazione del Consiglio Comunale di Golfo Aranci n. 86 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto “Variante al P.A.I. comunale nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di zona F1.02 (ex f3) - proponente: TORRE TERRATA S.r.l.” e gli elaborati tecnici allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della proposta di variante al P.A.I. nella parte relativa alla qualificazione di un corso d’acqua e alla conseguente delimitazione di un’area di pericolosità idraulica
Esito
La controversia
La società ricorrente, dopo avere completato gli interventi previsti dalla convenzione di lottizzazione, ha impugnato gli atti con cui l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna ha respinto la proposta di variante al P.A.I. e di rettifica del reticolo idrografico. La proposta mirava a qualificare il corso indicato nel P.A.I. come mero compluvio, anziché come corso d’acqua, sostenendo che esso fosse già adeguatamente gestito dalle opere di urbanizzazione realizzate nella lottizzazione. È stata inoltre chiesta la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento mediante approvazione della variante. Nel corso del giudizio la Regione Sardegna ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione, sostenendo la necessità di verificare se la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo oppure in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio in applicazione dell’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il regolamento preventivo di giurisdizione non fosse manifestamente inammissibile e che la contestazione della giurisdizione amministrativa non fosse manifestamente infondata. La controversia riguarda infatti il regime di un asserito corso d’acqua e le relative opere idrauliche, ambito nel quale potrebbe teoricamente sussistere la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. È stata quindi ritenuta opportuna l’acquisizione preventiva della decisione della Corte di cassazione sul giudice munito di giurisdizione. La consulenza tecnica d’ufficio già disposta non è stata avviata, poiché il giudice delegato ha soprasseduto al giuramento del consulente in attesa della decisione sulla sospensione.
Norme richiamate
art. 8 N.T.A. del P.A.I.
La proposta di variante al P.A.I. era stata presentata anche ai sensi di questa disposizione; l’ordinanza non ne interpreta direttamente il contenuto.
art. 30 ter, comma 6, N.T.A. del P.A.I.
La disposizione è richiamata quale base normativa per il contestuale aggiornamento del reticolo idrografico; l’ordinanza non ne interpreta direttamente il contenuto.
art. 37, comma 3, lett. b), N.T.A. del P.A.I.
La disposizione è richiamata quale ulteriore base della proposta di variante; l’ordinanza non ne interpreta direttamente il contenuto.
La disposizione è richiamata in relazione alla conferenza operativa sincrona; l’ordinanza non ne esamina specificamente l’applicazione.
nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice
Consente, nel giudizio davanti al TAR, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e richiama il meccanismo di sospensione previsto dall’art. 367, comma 1, c.p.c.
È la disposizione in base alla quale è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione.
il giudice davanti al quale pende la causa sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata
Impone la sospensione del processo quando il regolamento preventivo non è manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non è manifestamente infondata.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al TAR, la proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione comporta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10 c.p.a., salvo che l’istanza sia manifestamente inammissibile o che la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata.
- La contestazione della giurisdizione amministrativa non è manifestamente infondata quando la controversia concerne il regime di un corso d’acqua e le relative opere idrauliche, poiché può astrattamente porsi una questione di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; in tale situazione il giudice amministrativo deve attendere la decisione della Corte di cassazione sul regolamento preventivo.
- La verifica preliminare della giurisdizione può giustificare la sospensione anche quando nel processo siano già stati disposti incombenti istruttori, impedendone temporaneamente l’esecuzione in attesa della definizione del giudice munito di giurisdizione.
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