Cassazione Civile, Ordinanza n. 07927/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Agrigento. Ha confermato la condanna al risarcimento e all’esecuzione dei lavori di ripristino già disposta nei gradi di merito, nonché la penale giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un supercondominio aveva promosso un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la tutela risarcitoria, anche in forma specifica, per i danni subiti a seguito dell’esecuzione non corretta dei lavori di ripristino e spostamento di un collettore fognario, che aveva provocato fuoriuscita di liquami e cedimento di un muro di sostegno con pregiudizio a un fabbricato condominiale. Il Tribunale aveva condannato il Comune al risarcimento del danno e alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tratto di fognatura, con penale giornaliera in caso di ritardo, rigettando invece le domande contro gli altri convenuti. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il Comune, prima di assentire lo spostamento della fognatura e poi nel corso dei lavori, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di un progetto esecutivo e vigilare sull’esecuzione di un’opera pubblica; aveva inoltre ritenuto che la condotta dell’impresa esecutrice non escludesse la responsabilità solidale dell’ente ex art. 2055 c.c., e aveva confermato la misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., sostenendo che la responsabilità doveva gravare solo sull’impresa costruttrice, che il materiale usato fosse inidoneo e che mancasse una norma che imponesse al Comune di richiedere il progetto esecutivo o di vigilare sui lavori; (2) violazione dell’art. 614-bis c.p.c., contestando che il Comune fosse legittimato a eseguire le opere di ripristino secondo la convenzione di gestione del servizio idrico; (3) violazione dell’art. 614-bis c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo l’eccessività della somma di euro 800 al giorno fissata come penale coercitiva, in rapporto al valore della controversia, al danno già liquidato e al costo delle opere. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando l’obbligo della pubblica amministrazione di conformare la propria attività al neminem laedere e osservando che, per un’opera pubblica, il progetto esecutivo era imposto dalla legge; ha inoltre rilevato che la responsabilità del Comune si fondava anche sulla omissione di controllo e vigilanza, con concorso causale ex art. 2055 c.c., e ha dichiarato inammissibile la doglianza di omesso esame di fatto decisivo per difetto di specificità e per la doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, in realtà, a ottenere una diversa interpretazione della convenzione di gestione, non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non dedotta in modo corretto. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha affermato che la misura coercitiva indiretta ha natura processuale e che il giudice deve determinarne l’ammontare secondo i parametri dell’art. 614-bis c.p.c. (valore della controversia, natura della prestazione, danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile); nel caso concreto ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello, che aveva valorizzato il rischio di ulteriori sversamenti e la temporaneità degli interventi eseguiti, senza contraddizione con il diverso accertamento relativo ai soli obblighi manutentivi del gestore. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato per ottenere tutela risarcitoria anche in forma specifica
impone alla pubblica amministrazione il dovere del neminem laedere; l’ente può rispondere per avere assentito e non vigilato su lavori che interessavano un’opera pubblica
la responsabilità solidale può concorrere anche tra condotte diverse, commissiva e omissiva, e anche con titoli diversi, se vi è interdipendenza causale
la misura coercitiva indiretta ha natura processuale; il giudice deve determinarne l’importo considerando valore della controversia, natura della prestazione, danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per i limiti attuali del vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura di omesso esame del fatto decisivo se il ricorrente non indica le differenze tra le motivazioni di primo e secondo grado
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
l’atto richiamato deve essere specificamente localizzato nel fascicolo, a pena di inammissibilità
richiamato come base della trattazione camerale
art. 16 legge 11 febbraio 1994, n. 109
la progettazione esecutiva era necessaria per un’opera pubblica quale la fognatura modificata
art. 9, comma 3, Convenzione di gestione del 26 novembre 2007
invocato per sostenere la legittimazione del Comune all’esecuzione delle opere; la Corte di merito ne aveva dato interpretazione sfavorevole al ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In materia di responsabilità extracontrattuale, la corresponsabilità di più soggetti può sussistere anche quando le condotte siano diverse, una commissiva e l’altra omissiva, purché entrambe abbiano concorso causalmente all’evento dannoso; in tal caso opera la solidarietà ex art. 2055 c.c.
- Quando l’ente pubblico consente o non adeguatamente controlla interventi su un’opera pubblica, può rispondere ex art. 2043 c.c. se omette le cautele e i controlli doverosi, non potendo invocare in modo astratto la discrezionalità amministrativa.
- La progettazione esecutiva richiesta dalla normativa per le opere pubbliche costituisce un presidio rilevante ai fini della responsabilità dell’ente che autorizzi o tolleri lavori senza aver verificato tale presupposto tecnico.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura di un atto negoziale o regolamentare; la censura è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato.
- La misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. deve essere determinata dal giudice entro parametri normativi predeterminati e con motivazione ancorata al valore della controversia, alla natura della prestazione e al danno quantificato o prevedibile; in cassazione è censurabile solo l’inosservanza di tali parametri o l’illogicità della motivazione nei limiti consentiti.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la sentenza di primo grado e quella d’appello.
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