Cassazione Civile, Ordinanza n. 03313/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La società ricorrente sosteneva di aver ricevuto dalla resistente un incarico finalizzato alla vendita o permuta di un'area edificatoria e di aver svolto attività di mediazione immobiliare tramite propri collaboratori, grazie alla quale l'affare si era concluso. Poiché la provvigione non era stata corrisposta, aveva agito per ottenerla. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendo che il rapporto fosse nato anche per fatti concludenti e che la mediazione avesse costituito causa efficiente dell'affare. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione rilevando che non era stata provata l'esistenza di un rapporto di collaborazione o delega tra la società e la persona fisica che aveva concretamente svolto l'attività di mediazione; inoltre non risultava l'iscrizione di tale persona all'albo dei mediatori, con conseguente difetto della legittimazione passiva e, in tesi, dell'elemento costitutivo dell'iscrizione. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1709, 1720, 1755 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato il rapporto come mera mediazione, mentre si trattava di un contratto misto di mediazione e mandato, tacitamente concluso, sicché il compenso sarebbe spettato anche senza l'iscrizione all'albo dei collaboratori che avevano operato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, fondata principalmente sulla mancata prova del rapporto tra la persona fisica che aveva svolto l'attività e la società ricorrente, con conseguente difetto di legittimazione passiva. La Corte territoriale aveva aggiunto solo in via ulteriore che, anche ove quel rapporto fosse stato provato, sarebbe comunque mancata l'iscrizione all'albo del mediatore. Poiché il ricorso non contestava efficacemente la prima e decisiva ragione della decisione, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre è stata esclusa la responsabilità processuale aggravata.
Norme richiamate
richiamato come norma di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata reputata non idonea a scalfire la ratio decidendi sulla mancanza di prova del rapporto tra soggetto operante e società
richiamato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del rapporto come mandato e del relativo compenso
richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso diritto al compenso nel rapporto di mandato
richiamato dalla ricorrente in tema di provvigione del mediatore
menzionato quale base della proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato implicitamente nel riferimento alla responsabilità processuale aggravata, esclusa perché non sovrapponibile alla mera soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non attacca la ratio decidendi effettivamente decisiva posta a base della sentenza impugnata, anche se contesta argomentazioni ulteriori o subordinate.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sul difetto di prova del rapporto tra il soggetto che ha operato e la parte che agisce o resiste in giudizio, la mancata confutazione di tale accertamento rende irrilevanti le ulteriori questioni sulla qualificazione del rapporto o sui requisiti sostanziali del diritto azionato.
- La qualificazione di un rapporto come mediazione, mandato o contratto misto può rilevare ai fini del compenso, ma la relativa censura non può superare un autonomo rilievo di difetto di prova del collegamento soggettivo necessario per la legittimazione o per la pretesa dedotta.
- La condanna per responsabilità processuale aggravata non consegue automaticamente alla soccombenza, ma richiede presupposti ulteriori e distinti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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