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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29936/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 con l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sua presunta partecipazione all'associazione e alle esigenze cautelari, contestando in termini generici la qualificazione associativa e sostenendo profili difensivi (tra cui riferimenti a terzi e a un presunto comodato gratuito) non pertinenti al giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, che documentava il ruolo del Palmieri quale partecipe del clan Gallo-Angelino (acquisti continuativi e cospicui di stupefacente, fonti di prova tra cui dichiarazioni di collaboratori e numerose intercettazioni) e la sua pericolosità personale (continuazione dell'attività di spaccio nonostante precedenti misure cautelari). Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare, il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e gli è stata irrogata, in via equitativa e in applicazione dei criteri richiamati dalla Corte costituzionale n. 186/2000, la somma di euro 3.000,00 per la consistenza della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che sanziona condotte di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; è stata richiamata quale quadro normativo per i reati di droga contestati al ricorrente.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Disposizione che punisce le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; è stata evocata per contestare la partecipazione del ricorrente a un'associazione dedita allo spaccio (clan Gallo-Angelino).

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1 ("art. 416-bis.1" nel testo)

    Riferimento all'aggravante connessa alla natura "mafiosa" dell'associazione; applicata come circostanza aggravante per l'attività associativa svolta nell'ambito del clan.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; è stata utilizzata per addebitare le spese al Palmieri.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dal giudice per motivare l'applicazione di una somma equitativa a carico del ricorrente senza ritenere però che il ricorso sia stato proposto con colpa grave; ha consentito di determinare l'importo di euro 3.000,00 in relazione alla consistenza della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Una contestazione generica della motivazione di merito non è sufficiente: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con gli elementi di fatto e di prova indicati nell'ordinanza impugnata.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se adeguatamente motivate dal giudice, hanno forte valore probatorio nell'ambito delle misure cautelari e richiedono una contestazione specifica per essere efficacemente neutralizzate in sede di ricorso.
  • La reiterazione dell'attività criminosa nonostante precedenti misure cautelari (es. arresti domiciliari) costituisce un elemento rilevante ai fini della conferma della custodia cautelare per il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il giudice può imporre al ricorrente le spese processuali e anche una contribuzione equitativa; è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima della proposizione.
  • Quando si contesta la qualificazione associativa è necessario fornire elementi contrari e una ricostruzione alternativa dei fatti che sia credibile e documentata, non limitarsi a censure astratte.
  • Riferimenti a fatti o persone estranee al procedimento (es. errata menzione di terzi o atti non pertinenti) non solo sono inefficaci, ma possono indebolire la credibilità del ricorso.

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