Cassazione Civile, Ordinanza n. 28556/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito nei confronti di amministrazioni statali chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, con condanna al pagamento di una somma per ogni anno di corso, oltre interessi e maggior danno; in via alternativa domandavano il risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie; in subordine chiedevano un equo indennizzo per arricchimento senza giusta causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che per le pretese risarcitorie il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione di direttive UE, sostenendo che il dies a quo della prescrizione non dovesse coincidere con il 27 ottobre 1999 e sollecitando anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 2) per alcuni ricorrenti, omessa o erronea valutazione della domanda di una ricorrente, in particolare con riguardo alla pretesa corrispondenza tra il corso frequentato e quello previsto dalla direttiva, lamentando anche omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui, per i medici ammessi ai corsi di specializzazione nel periodo interessato, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999; ha quindi escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo perché non censurava specificamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva escluso il diritto della ricorrente interessata per mancata dimostrazione della corrispondenza sostanziale tra i corsi di specializzazione, in assenza dell'indicazione degli esami e delle attività pratiche. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di difese delle amministrazioni intimate; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato dalla parte ricorrente per dedurre omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta non specificamente diretta contro la ratio decidendi.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza di legittimità e non sussistevano dubbi tali da imporre il rinvio.
Richiamato per ribadire l'orientamento consolidato della Corte sulla decorrenza della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
art. 11, legge 19 ottobre 1999, n. 370
Considerata dalla Corte come la disposizione che, entrando in vigore il 27 ottobre 1999, ha fatto decorrere la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria per i soggetti interessati.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamato quale intervento di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici specializzandi.
art. 6, d.lgs. n. 257/1991
Richiamato dai ricorrenti tra le norme poste a fondamento della domanda risarcitoria.
Richiamati dai ricorrenti in tema di prescrizione e decorrenza del termine.
Richiamato con riferimento alla richiesta di maggior danno e interessi sulle somme domandate.
Invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo a sostegno della domanda.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di conformazione dell'ordinamento interno al diritto internazionale e sovranazionale.
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti in relazione all'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
Richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione delle norme invocate.
direttive CEE 75/362, 82/76 e 93/16
Sono state indicate come direttive relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, la cui tardiva/incompleta attuazione ha fondato la pretesa risarcitoria.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato dai ricorrenti nel quadro dei diritti di tutela giurisdizionale effettiva.
artt. 61, 62, 115, 116 e 184 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti nel motivo relativo alla prova e alla valutazione della domanda individuale.
artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in tema di prova documentale e presunzioni.
Massime di principio
- Per le pretese risarcitorie fondate sulla tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999, per tutti i soggetti che avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo 1 gennaio 1983 - fine dell'anno accademico 1990-1991 e che non rientravano nella tutela riconosciuta da quella norma.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata se la questione prospettata è già risolta dalla giurisprudenza di legittimità e non vi sono dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato o sulla giurisdizione interna, potendo eventuali questioni di giurisdizione essere risolte con gli strumenti processuali ordinari.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la doglianza che non confronti la motivazione effettivamente posta a base della decisione, specie quando la corte di merito abbia escluso il diritto per mancata prova della corrispondenza sostanziale tra corsi di specializzazione diversi.
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