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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27000/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 11/02/2025 che dichiarava inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. proposto per ottenere il dissequestro di metalli preziosi (oro) oggetto del contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero del controvalore in denaro. La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale del riesame considerato che: il contratto di deposito era valido ed efficace; la ricorrente era terzo estraneo alle indagini e proprietaria dell'oro (anche garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro); l'oro non era strumentale all'attività illecita; in alternativa aveva chiesto il controvalore in denaro del metallo venduto; andava applicato il meccanismo di tutela dei terzi creditori previsto dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 e ss.) e pertanto la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione o al soddisfacimento nel riparto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) preclusione delle questioni già esaminate e rigettate con precedente provvedimento del 24/11/2023, non essendo stati indicati elementi nuovi rispetto a quel provvedimento; (ii) mancanza di interesse concreto e attuale all'impugnazione perché l'oro era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e il ricavato depositato nel Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), rendendo impossibile un immediato effetto favorevole nella sfera giuridica della ricorrente tramite l'incidente cautelare reale; (iii) anche sul piano contrattuale le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011) e la verifica del credito del terzo deve seguire la procedura concorsuale degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione, udienza di verifica, stato passivo), per cui l'appello non era idoneo a produrre un risultato immediato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base dell'appello cautelare reale; la Corte rileva che l'appello deve indicare specificamente i punti di censura e non può essere meramente ripropositivo di questioni già decise.

  • d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)

    artt. 52 e ss.; art. 56; art. 57; art. 58

    Il meccanismo previsto per la tutela dei terzi creditori davanti al giudice delegato (domanda di ammissione del credito, verifica, composizione dello stato passivo e riparto) è quello competente per vedere riconosciuti e soddisfatti i crediti dei terzi su beni sottoposti a misure patrimoniali; pertanto il terzo che reclama la proprietà o il controvalore deve agire secondo tale procedimento e non tramite incidente cautelare reale quando il bene è già stato venduto o gestito dall'amministratore giudiziario.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato in connessione con l'applicazione del codice antimafia e l'eventuale coinvolgimento del giudice delegato nella verifica dei crediti dei terzi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019; Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017

    Principi di diritto su preclusione delle questioni già decise, necessità di specificità dell'impugnazione e sull'interesse concreto e attuale all'impugnazione: l'appello deve poter produrre un immediato vantaggio giuridico per l'impugnante.

Massime di principio

  • Non sono ammissibili impugnazioni che ripropongono questioni già esaminate e decise in precedenti provvedimenti a meno che non vengano allegati elementi nuovi o non previamente conosciuti.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: l'impugnazione deve essere idonea a produrre un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'appellante.
  • Il terzo che ritiene di avere un diritto su beni sottoposti a sequestro (o sul controvalore in caso di vendita) deve seguire la procedura concorsuale prevista dal d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione del credito, udienza di verifica, composizione dello stato passivo) davanti al giudice delegato; non sempre è possibile ottenere immediatamente la restituzione tramite l'incidente cautelare reale.
  • La vendita autorizzata dall'amministratore giudiziario e il versamento del ricavato al F.U.G. possono precludere la restituzione materiale del bene; il rimedio del terzo diventa la soddisfazione del credito nel riparto.
  • La buona fede del terzo è necessaria per un esito favorevole nella verifica dei crediti, ma da sola non basta a sopperire all'assenza di una procedura concorsuale adeguata o all'assenza di elementi nuovi rispetto a decisioni precedenti.
  • Riproporre identiche istanze senza nuovi elementi espone al rischio di inammissibilità dell'impugnazione e all'aspetto sanzionatorio (spese e sanzioni pecuniarie).

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