Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società che aveva ottenuto il trasferimento coattivo della proprietà di un terreno ai sensi dell'art. 2932 c.c. La società chiedeva poi la risoluzione dell'effetto traslativo, sostenendo che la sopravvenuta drastica riduzione dell'indice di edificabilità del lotto, dovuta alle nuove previsioni del piano regolatore comunale, avesse inciso in modo decisivo sull'utilità economica dell'acquisto; chiedeva inoltre la restituzione del prezzo pagato o, comunque, della parte di corrispettivo non più proporzionata alla volumetria realizzabile. I venditori si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dal prolungato inadempimento della promissaria acquirente nel pagamento del prezzo residuo e per gli esborsi fiscali connessi alla proprietà del terreno. In primo e secondo grado la domanda di risoluzione veniva respinta e veniva accolta la domanda riconvenzionale. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 116, 2697, 2727, 2932 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse valutato la rilevanza della sentenza ex art. 2932 c.c. e la sua efficacia costitutiva; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 116, 1218, 2697, 2727, 2932, 2946 c.c., dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria e per non avere rinnovato l'istruttoria in appello, con contestazione anche della prescrizione e della condanna al risarcimento; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 116, 1448, 2697 e 2932 c.c., per la mancata considerazione del titolo sotteso all'effetto traslativo e per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente, nel ricorso, avesse dichiarato la notificazione della sentenza impugnata in data 15 gennaio 2024, con conseguente decorrenza del termine breve di impugnazione, ma non avesse depositato entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato il 13 marzo 2024, oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, la mancata produzione della relata ha comportato l'improcedibilità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base del trasferimento coattivo del bene e come titolo dell'effetto traslativo oggetto di contestazione; la sentenza non affronta nel merito la sua efficacia per l'improcedibilità del ricorso.
Usato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e per la successiva richiesta di decisione della ricorrente.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la funzione del consigliere relatore nel collegio.
La mancata produzione, entro il termine previsto, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente abbia dichiarato la notificazione della sentenza e il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve.
Richiamato per evidenziare la tutela dell'esigenza pubblicistica della cosa giudicata formale e della stabilità delle decisioni.
Invocato nei motivi come parametro del lamentato vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato nei motivi per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni.
Invocato nei motivi per contestare il modo in cui il giudice di merito avrebbe valutato il materiale istruttorio.
Invocato nei motivi in tema di riparto dell'onere della prova.
Invocato nei motivi in materia di presunzioni.
Invocato nei motivi per denunciare asserita motivazione mancante o apparente.
Invocato nei motivi con riferimento alla motivazione della sentenza di merito.
Invocato nel secondo motivo in relazione alla responsabilità per inadempimento e alla domanda risarcitoria riconvenzionale.
Invocato nel secondo motivo sul tema della prescrizione ordinaria del credito risarcitorio.
Citato nel secondo motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
Citato nel terzo motivo, apparentemente in relazione all'equilibrio del sinallagma e alla richiesta di revisione dell'effetto traslativo.
Applicato per la condanna ulteriore della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato incidentalmente sul tema dell'asserita incompatibilità del consigliere delegato.
Richiamato incidentalmente sul tema dell'asserita incompatibilità del consigliere delegato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare, entro il termine dell'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, perché solo così la Corte può verificare la tempestività dell'impugnazione.
- L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso quando la notifica della sentenza sia stata allegata o risulti comunque dalla documentazione disponibile e il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal controricorso della parte resistente, né dalla mancata eccezione della controparte, se il documento mancante non è stato tempestivamente prodotto e non risulta al giudice da altri atti ritualmente acquisiti.
- La funzione dell'onere di deposito della sentenza notificata è quella di consentire il controllo del passaggio in giudicato formale e di tutelare un'esigenza pubblicistica di certezza e stabilità delle decisioni giudiziarie.
- Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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