Cassazione Civile, Ordinanza n. 07344/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito sulla base di un contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato nel 2000 e di un successivo atto di erogazione e quietanza. La debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che il titolo esecutivo fosse invalido o inefficace perché il mutuo sarebbe stato privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non sarebbe stato corredato da un adeguato piano di ammortamento e non sarebbe stato dimostrato l’effettivo erogato delle somme; ha inoltre dedotto che il creditore non avrebbe potuto procedere all’esecuzione senza prima escutere una garanzia prestata da un terzo, in violazione di correttezza e buona fede. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ma la corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo insussistente il diritto di procedere all’esecuzione per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché la quietanza non appariva allegata al mutuo notificato con il precetto. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte territoriale trascurato l’atto di erogazione e quietanza che, secondo la ricorrente, avrebbe integrato il titolo già prodotto in primo grado; (2) violazione dell’art. 474 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il mutuo, integrato dall’atto di erogazione e quietanza, costituiva valido titolo esecutivo perché la somma era stata resa disponibile alla mutuataria; (3) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 41 T.U.B., deducendo che la doglianza circa l’omessa notifica del titolo attiene all’opposizione agli atti esecutivi e che, in ogni caso, per il credito fondiario non sarebbe necessaria la notifica del titolo contrattuale esecutivo. La Cassazione non è entrata nel merito di tali questioni, ritenendo il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché non ricostruiva adeguatamente la vicenda processuale né indicava con precisione il contenuto, la collocazione e la rituale produzione degli atti e documenti su cui si fondavano i motivi, impedendo così il controllo sulla fondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi iscritti per errore sotto numeri diversi, poi ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse rispettato gli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 c.p.c., in particolare per mancata puntuale indicazione degli atti, dei documenti e della loro collocazione processuale, nonché per insufficiente esposizione dei fatti rilevanti. Per questo motivo la Corte non ha verificato nel merito la censura sul mutuo condizionato e sulla validità del titolo esecutivo. Non sono state poste spese a carico della resistente, perché non ha svolto difese, ma la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il rimedio dell’opposizione all’esecuzione proposto dalla debitrice per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
La ricorrente invoca la distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi per sostenere che la doglianza sulla mancata notifica del titolo sarebbe tardiva o impropria.
È la norma richiamata per affermare che il contratto di mutuo, integrato dall’atto di erogazione e quietanza, costituirebbe titolo esecutivo.
La ricorrente la invoca per sostenere che, nel credito fondiario, non sarebbe necessaria la notifica del titolo contrattuale esecutivo.
Richiamato per lamentare un asserito vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte della corte di merito.
Richiamato insieme agli altri parametri processuali per contestare la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa preclusione derivante dal giudicato interno.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato sostanziale sulle questioni già definite.
Indicato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in relazione ai vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte lo applica come base dell’inammissibilità, affermando che il ricorso deve contenere esposizione sommaria dei fatti e specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l’onere di depositare gli atti e documenti richiamati nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e una puntuale indicazione degli atti e documenti sui quali le censure si fondano, con riferimento alla loro collocazione nel processo e al loro contenuto essenziale; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La deduzione dell’omesso esame o della violazione di legge su un titolo esecutivo che si assume integrato da documentazione ulteriore richiede che il ricorrente indichi con precisione se e dove quel documento sia stato prodotto, in quale fase processuale e in che termini il giudice di merito lo abbia eventualmente trascurato.
- Quando l’inammissibilità del ricorso impedisce il controllo sulla fondatezza delle censure, la Corte non può pronunciarsi sul merito delle questioni sostanziali prospettate, nemmeno se concernono l’esistenza o validità del titolo esecutivo.
- In caso di ricorso inammissibile, se l’intimato non svolge difese non è dovuta la condanna alle spese, ma può essere comunque dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07280/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_civile · 19 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07284/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_civile · 19 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_civile · 19 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07286/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_civile · 19 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07287/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_civile · 19 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →