Sentenza n. 13116/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha irrogato, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale, una sanzione pecuniaria per interventi edilizi abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva ingiunto a essa, quale proprietaria, e alla società locataria, quale responsabile, il pagamento solidale di euro 2.500 per l’installazione di un serbatoio a pressione, di un cassone metallico per la raccolta di bottiglie e di una gabbia metallica in un’area pertinenziale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della l.r. Lazio n. 15/2008 e del d.P.R. n. 380/2001, nonché manifesta illogicità, ingiustizia manifesta, eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto ordinare il ripristino dello stato dei luoghi anziché applicare una sanzione pecuniaria, ritenuta peraltro irrisoria, e rilevando l’avvenuta rimozione di alcuni manufatti. Con il secondo motivo ha dedotto l’omessa applicazione dell’art. 16 delle NTA del PRG, che avrebbe imposto il previo parere della Soprintendenza Capitolina per le opere esterne ricadenti in area sottoposta alla Carta per la Qualità. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa considerazione dell’assenza di autorizzazione all’installazione dell’impianto e del previo assenso della proprietà. In corso di giudizio Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva trasferito la proprietà dell’area prima dell’adozione e della notifica della determinazione impugnata. La nuova proprietaria, costituitasi quale successore a titolo particolare, ha chiesto l’accoglimento delle domande originarie.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse e l’ha ritenuta fondata. Dagli atti risultava che l’immobile era stato conferito alla nuova proprietaria con atto pubblico del 30 aprile 2021, quindi prima dell’adozione della determinazione del 27 marzo 2023. Di conseguenza, al momento dell’adozione dell’atto la ricorrente non era più proprietaria e non avrebbe potuto essere legittimamente chiamata a rispondere dell’abuso in solido con l’autore materiale; tuttavia, proprio per la perdita della titolarità del bene prima dell’atto impugnato, essa non poteva ricavare alcun vantaggio concreto dall’annullamento della sanzione e non disponeva di un interesse attuale a ricorrere. Il giudice ha escluso che la costituzione della nuova proprietaria, quale successore a titolo particolare, potesse sanare tale carenza. L’art. 111 c.p.c. consente infatti, in caso di successione inter vivos nel diritto controverso durante il processo, la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e l’intervento del cessionario, con efficacia della sentenza anche nei suoi confronti; ma nel caso concreto il trasferimento era avvenuto prima dell’adozione del provvedimento, sicché la nuova proprietaria avrebbe dovuto proporre un autonomo ricorso entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
sanzione pecuniaria per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
La disposizione è stata individuata dall’amministrazione quale base normativa per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, definendo il giudizio per carenza di interesse.
sanzione prevista dall’art. 19, comma 3, nella misura di euro 2.500,00
La norma regionale è stata richiamata quale fondamento della sanzione pecuniaria irrogata, ma la legittimità sostanziale dell’applicazione non è stata esaminata.
art. 16 NTA del PRG di Roma
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per sostenere la necessità del previo parere della Soprintendenza Capitolina per opere esterne in area ricadente nella Carta per la Qualità; il motivo non è stato scrutinato per la definizione in rito.
La successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso, se intervenuta nel corso del giudizio, non altera il rapporto processuale tra le parti originarie e consente al successore di intervenire; tale disciplina non consente però di sanare la carenza di interesse del soggetto che aveva trasferito il diritto prima dell’adozione dell’atto impugnato.
È richiamato in relazione alla sostituzione processuale del dante causa conseguente al trasferimento a titolo particolare del diritto controverso.
Massime di principio
- La legittimazione e l’interesse a ricorrere devono sussistere in relazione alla situazione giuridica esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato; il soggetto che abbia trasferito il bene prima di tale momento non può ottenere un’utilità concreta dall’annullamento dell’atto adottato nei suoi confronti e il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- La successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso produce effetti sul rapporto processuale, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., quando il trasferimento intervenga nel corso del giudizio: il processo prosegue tra le parti originarie e il successore può intervenire, mentre la sentenza è efficace anche nei suoi confronti.
- La successione a titolo particolare intervenuta prima dell’adozione del provvedimento impugnato non consente al successore di subentrare nel ricorso già proposto dal dante causa; il nuovo titolare della posizione sostanziale deve impugnare autonomamente l’atto entro il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza.
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