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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43314/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo (27/01/2023) per omissione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Il Procuratore generale contestava che, malgrado elementi indicativi della concreta pericolosità dello spacciatore (tra cui precedenti specifici e lo spaccio quale unico mezzo di sostentamento), il giudice non avesse disposto l'espulsione a pena espiata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nella sentenza di patteggiamento, l'omessa applicazione di una misura di sicurezza non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., salvo che si tratti di una misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato. Inoltre la Corte costituzionale (sent. n. 58/1995) ha reso non più automatica l'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990, imponendo la verifica della pericolosità concreta; pertanto l'omissione costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito richiamabile nei parametri dell'art. 133 c.p. e non configura un vizio di legalità impugnabile in cassazione. La Corte ha inoltre ricordato che l'eventuale omissione è suscettibile di integrazione mediante istanza del Pubblico Ministero al magistrato di sorveglianza ex art. 679 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    La misura di espulsione non è più imposta automaticamente; l'applicazione richiede verifica della pericolosità concreta e rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo che la legge la renda obbligatoria per il titolo di reato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio abbreviato su richiesta delle parti (patteggiamento): la sentenza pronunciata nell'ambito dell'accordo tra parti può non contenere tutte le misure di sicurezza e ciò rientra nella valutazione del giudice di merito.

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per applicazione di misura di sicurezza illegale; secondo le Sezioni Unite non è invocabile per contestare l'omessa pronuncia su misure di sicurezza non obbligatorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro di valutazione della discrezionalità nella determinazione della pena e delle misure accessorie; la mancata applicazione di una misura non obbligatoria rientra nei limiti di tale valutazione.

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di proporre al magistrato di sorveglianza provvedimenti conseguenti (consentendo, quindi, rimedio amministrativo/giurisdizionale all'omissione della misura in sentenza).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 58 del 1995

    Dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma che imponeva l'espulsione automatica, stabilendo la necessità di verificare la pericolosità concreta del condannato prima di applicare l'espulsione.

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Prassi della Suprema Corte che conferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'omessa applicazione di misure di sicurezza nella sentenza di patteggiamento quando tali misure non siano obbligatorie.

Massime di principio

  • La mancata applicazione in sentenza di una misura di sicurezza non obbligatoria (come l'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990) in un patteggiamento è valutazione discrezionale del giudice e, di norma, non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p.
  • Prima di chiedere l'applicazione automatica dell'espulsione occorre verificare se la misura sia obbligatoria per il titolo di reato; solo in tal caso l'omissione può integrare motivo di cassazione.
  • Il Procuratore della Repubblica, se ritiene necessaria l'espulsione omessa in sentenza, può chiedere il suo successivo accertamento o l'adozione di provvedimenti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p.
  • Nel patteggiamento le parti possono prevedere espressamente l'applicazione di misure di sicurezza; se l'accordo non le contiene e la misura non è obbligatoria, la scelta rimane in capo al giudice di merito entro i limiti dell'art. 133 c.p.
  • In casi analoghi è opportuno raccogliere e documentare elementi concreti di pericolosità sociale (antecedenti specifici, modalità e continuità dello spaccio, dipendenza economica dal reato) qualora si intenda sostenere l'obbligo o la necessità dell'espulsione, e valutare rimedi alternativi alla cassazione.

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