Sentenza n. 389/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza n. 254 del 15 giugno 2017, con la quale il Comune di Aprilia ha ingiunto la demolizione e il ripristino del precedente stato dei luoghi delle opere edilizie abusive compiute sugli immobili di proprietà delle ricorrenti, distinti al catasto al foglio 139, part. nn. 810 e 4018; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa ad ampliamenti edilizi, cambio di destinazione d’uso di un locale e realizzazione di magazzini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione e l’errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, nonché il difetto di motivazione. Hanno sostenuto che gli abusi fossero risalenti, imputabili al dante causa e conosciuti da tempo dal Comune, e che il rilevante intervallo temporale tra la realizzazione degli interventi e l’adozione dell’ordinanza imponesse una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Il Comune ha eccepito preliminarmente il decesso di una ricorrente, chiedendo l’interruzione del giudizio e l’inammissibilità parziale del ricorso, e ha comunque dedotto l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’eccezione comunale relativa al decesso di una ricorrente. Ai sensi dell’art. 300 c.p.c., richiamato dall’art. 79, comma 2, c.p.a., l’evento interruttivo deve essere dichiarato in udienza dal difensore della parte colpita dall’evento oppure notificato alle altre parti; la dichiarazione proveniente dal difensore della controparte non produce l’interruzione. È stato inoltre riconosciuto l’interesse al ricorso, anche in ragione degli effetti della decisione sulla sfera giuridica degli eredi. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’ordine di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato e repressivo, relativo a un illecito edilizio permanente; pertanto, anche se adottato a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell’abuso, non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento tutelabile né consolida l’abuso, ma lascia attuale l’interesse pubblico al ripristino della legalità. La regola vale anche quando l’attuale proprietario non sia l’autore materiale dell’abuso e il trasferimento dell’immobile non abbia finalità elusive, in ragione del carattere reale della sanzione demolitoria. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri di legge, a favore del Comune.
Norme richiamate
Disciplina l’ingiunzione di demolizione delle opere edilizie abusive; il potere repressivo è vincolato e la sanzione ha carattere reale.
art. 97 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento, senza che il giudice ravvisi una violazione nel caso concreto.
La morte della parte determina l’interruzione solo se l’evento è dichiarato in udienza dal suo difensore oppure notificato alle altre parti secondo le forme previste.
Richiama la disciplina civilistica dell’interruzione del processo, compreso l’art. 300 c.p.c.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione edilizia è espressione di un potere repressivo vincolato e non richiede, neppure quando sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’opera.
- Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento alla conservazione di un abuso edilizio, poiché l’illecito ha natura permanente e l’interesse pubblico al ripristino della legalità resta attuale.
- Il carattere reale dell’ordine di demolizione consente di rivolgere la misura al proprietario attuale dell’immobile anche quando non sia l’autore materiale dell’abuso e il trasferimento non abbia finalità elusive.
- La morte di una parte costituita non interrompe automaticamente il processo amministrativo: l’interruzione si verifica solo se l’evento è dichiarato in udienza dal difensore della parte colpita oppure comunicato alle altre parti nelle forme previste dall’art. 300 c.p.c.; la dichiarazione del difensore della controparte è inidonea a produrre tale effetto.
Come è indicizzato
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