DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86
Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/35/UE (Low Voltage Directive) che disciplina sicurezza, marcatura CE e libera circolazione del materiale elettrico a bassa tensione (tensioni nominali 50–1.000 V AC e 75–1.500 V DC). Individua esclusioni (es. ambienti esplosivi, uso radiologico/clinico, ascensori, navi, aeromobili), obblighi di fabbricanti, importatori e distributori, procedure di valutazione della conformità, vigilanza del mercato, sanzioni e abroga le precedenti norme. Prevede una deroga transitoria per prodotti conformi alla direttiva 2006/95/CE immessi prima del 20/04/2016.
Recepimento direttiva bassa tensione (materiale elettrico) – sicurezza e immissione sul mercato
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