Cassazione Penale, Sentenza n. 45596/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione. Il difensore denunciava: 1) insufficiente motivazione circa le modalità di identificazione dell'imputato quale conducente dell'autovettura oggetto del furto; 2) illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese da Ernesto Paolo e delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia; 3) illogicità della motivazione relativa al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per quanto concerne i primi due motivi, ritenendo che la valutazione della identificazione e delle dichiarazioni testimoniali attenga al merito e non presenti vizi tali da consentire il sindacato di legittimità. Tuttavia ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena, rimettendo la valutazione ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, perché la motivazione del diniego era carente e illegittimamente fondata sulla mancata confessione e su generiche affermazioni circa la condotta post delictum senza specificarne gli elementi. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna per ricettazione resta confermata
Norme richiamate
Sez. U., sentenza n. 22533 (Salerno)
25/10/2018, Rv. 275376 - 01
Il potere del giudice d'appello di valutare l'applicabilità dei benefici legali assume natura di "dovere" quando vi siano elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio; il mancato esercizio motivato costituisce motivo di annullamento per difetto di motivazione
Sez. 3, sentenza n. 4090 (Tonti)
25/11/2015 (dep. 01/02/2016), Rv. 265713
E' illegittimo negare la sospensione condizionale della pena fondandosi sulla mancata confessione dell'imputato; non si può attribuire un effetto negativo all'esercizio del diritto al silenzio (principio nemo tenetur se detegere)
Sez. 6, sentenza n. 47204
Richiama i limiti del sindacato di legittimità: il giudice di legittimità non può riformulare autonomamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito né sostituirsi a esso nella valutazione delle risultanze probatorie, salvo vizi del percorso motivazionale
Sez. 6, sentenza n. 25255
Conferma il principio per cui l'apprezzamento del significato degli elementi probatori attiene al merito e non è sindacabile in Cassazione se privo di vizi logico-giuridici
Sez. 1, sentenza n. 23568
Ulteriore richiamo al divieto per la Cassazione di effettuare una rilettura degli elementi di fatto che fondano la decisione dei giudici del merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica, contraddittoria o mancante: le censure di merito sono in gran parte inammissibili in sede di legittimità
- Il giudice d'appello ha il 'dovere' di pronunciarsi in modo esplicito e motivato sulla concessione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena); il mancato esame o una motivazione generica che non renda conto dei presupposti è motivo di annullamento
- Non è legittimo negare benefici penali fondandosi sulla mancata confessione dell'imputato: il diritto al silenzio non può essere sanzionato implicitamente nella motivazione
- Se il diniego di un beneficio è fondato su comportamenti post delictum, la motivazione deve specificare chiaramente quali atti o comportamenti siano stati considerati e perché impediscano il beneficio
- In casi analoghi, difesa e giudice devono articolare con precisione i riferimenti probatori utilizzati per l'identificazione dell'imputato (es. riconoscimento da parte delle forze dell'ordine, dichiarazioni testimoniali), perché valutazioni generiche sono difficilmente sindacabili ma possono indebolire la posizione sul punto in eventuali impugnazioni future
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