Cassazione Penale, Ordinanza n. 03942/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già dichiarati colpevoli in appello del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo entrambi lamentavano l'omesso avvertimento, da parte della Corte di appello, della possibilità di richiedere una pena sostitutiva ex art. 545-bis c.p.p., sostenendo la nullità della sentenza. Con il secondo motivo entrambi contestavano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Un terzo motivo, proposto da uno solo dei ricorrenti, censurava ulteriormente il mancato riconoscimento della special tenuità in relazione alle modalità di accertamento dei fatti, alla ritenuta non occasionalità della condotta, alla personalità degli imputati, ai precedenti specifici e al quantitativo di sostanza stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'omesso avviso sulla pena sostitutiva, perché il giudice non è tenuto a prospettare in ogni caso tale opzione e l'omissione dell'avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità della sentenza quando risulti implicitamente esclusa la sussistenza dei presupposti per la misura. Ha inoltre ritenuto generici gli ulteriori motivi, osservando che la Corte di appello aveva già motivato in modo puntuale sull'insussistenza dei presupposti della speciale tenuità del fatto, sulle modalità di accertamento, sulla non occasionalità della condotta, sulla personalità degli imputati, sui precedenti specifici e sulla quantità di stupefacente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come base della condanna per fatto di lieve entità in materia di stupefacenti
l'omesso avviso sulla possibilità di chiedere una pena sostitutiva non comporta nullità della sentenza, poiché il giudice conserva un potere discrezionale e la mancata indicazione presuppone implicitamente l'insussistenza dei presupposti
la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno o del pericolo non è riconoscibile quando la motivazione della sentenza di merito escluda i relativi presupposti
Massime di principio
- Nel giudizio di appello o di cassazione, l'omesso avvertimento all'imputato circa la possibilità di chiedere una pena sostitutiva non determina di per sé nullità, se dalla decisione risulta una valutazione implicita e negativa sui presupposti di accesso alla misura.
- Il giudice non ha un obbligo generalizzato di proporre o attivare d'ufficio l'applicazione di una pena sostitutiva, trattandosi di valutazione discrezionale ancorata alla verifica dei presupposti legali.
- La censura sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità è inammissibile o infondata quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione specifica su quantità della sostanza, modalità del fatto, non occasionalità della condotta, personalità dell'imputato e precedenti.
- In sede di legittimità, motivi che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sono generici e non possono condurre all'annullamento.
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