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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice dell'udienza preliminare emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Successivamente è intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore, motivata dal fatto che lo stesso giudice, con ordinanza successiva, aveva corretto errori materiali del provvedimento: ha eliminato le pene accessorie indicate nel dispositivo e nella motivazione e ha rettificato la pena detentiva, precisando che doveva essere di anni uno e mesi quattro di reclusione anziché anni due. La rinuncia è stata letta come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia, intervenuta dopo la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, esprimesse la volontà di non proseguire l'impugnazione per difetto di interesse attuale. In applicazione del principio richiamato, ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità non dipendeva da una soccombenza imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del provvedimento di patteggiamento impugnato

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 216, ultimo comma, l. fall.

    norma relativa alle pene accessorie, la cui applicazione è stata eliminata in sede di correzione dell'errore materiale

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel principio secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile al ricorrente, non vi è condanna alle spese né alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sopravviene un fatto che elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, l'impugnazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso, se collegata a una correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato che soddisfa la pretesa dell'impugnante, può essere letta come manifestazione di perdita sopravvenuta dell'interesse all'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non dipende da condotta imputabile al ricorrente, non integra soccombenza e non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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