Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 dicembre 2023. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano otto: con il primo si lamentava di non avere potuto proporre un'impugnazione incidentale; con il secondo si deduceva il mancato esame di una memoria difensiva, senza però indicarne specificamente la rilevanza; con il terzo si censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; con il quarto, quinto, sesto e settimo si riproponevano censure già esaminate e disattese in appello; con l'ottavo si contestava la responsabilità dell'imputato, ma la doglianza era formulata in fatto. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, generici, ripetitivi o non scrutinabili in sede di legittimità perché diretti a una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che: l'impugnazione incidentale è prevista solo per l'appello e non per il giudizio di cassazione; la censura sulla memoria era aspecifica; il motivo sulle attenuanti generiche era generico, poiché la Corte territoriale aveva motivato richiamando la gravità della condotta; i motivi dal quarto al settimo erano mera riproposizione di questioni già corrette e disattese in appello; l'ottavo motivo investiva soltanto il fatto e quindi non era deducibile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'impugnazione incidentale è prevista per il giudizio di appello e non per il ricorso per cassazione; non esiste un contro ricorso per cassazione.
Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo con motivazione specifica; è sufficiente il richiamo alla gravità della condotta per sorreggere il rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è proponibile una vera e propria impugnazione incidentale, istituto disciplinato solo per l'appello.
- Il motivo di ricorso che deduce l'omesso esame di una memoria difensiva deve indicare in modo specifico la rilevanza del contenuto trascurato dai giudici di merito; in difetto, la censura è inammissibile o manifestamente infondata per aspecificità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento alla gravità della condotta, quando la motivazione consenta di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento.
- In cassazione sono inammissibili i motivi meramente ripetitivi di questioni già esaminate e respinte in appello, se non confrontano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione che richiede una nuova valutazione del fatto o della responsabilità dell'imputato esula dal sindacato di legittimità e non può essere scrutinata in cassazione.
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