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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non contiene indicazioni ulteriori sul reato specifico contestato, oltre ai profili di dolo e di trattamento sanzionatorio devoluti con il ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. I due motivi riguardavano, da un lato, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare il dolo, e, dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere oggetto di censura in cassazione, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta ripetitiva e già adeguatamente respinta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La deduzione sul dolo del reato, per essere scrutinabile in cassazione, deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di contestazioni già disattese non consente l'apertura del sindacato di legittimità.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si traduce nella riproposizione di questioni già valutate in appello, senza evidenziare specifici vizi della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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