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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte di appello di Catania che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva accolto un concordato sulla pena, rideterminando la sanzione in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa per i delitti a lui ascritti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge per la mancata considerazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe illegale perché non adeguata al novum normativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che nel patteggiamento in appello la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che impedisce di devolvere al giudice di legittimità questioni sulle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena; tale preclusione opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio. Dall'altro lato, ha affermato che la questione relativa all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 era indeducibile in cassazione, poiché la decisione impugnata è successiva al novum e la difesa avrebbe potuto tenerne conto al momento della richiesta concordata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello la rinuncia ai motivi comporta una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice e si riflette anche sul giudizio di legittimità.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato come precedente assetto normativo da cui la giurisprudenza aveva già desunto l'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi nel concordato in appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Il potere di rilevazione d'ufficio in cassazione non consente di superare, nel caso concreto, la preclusione derivante dal concordato e dalla sopravvenienza normativa già nota al momento della decisione impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato in via analogica per affermare che i principi sulla deducibilità del nuovo istituto valgono quando l'innovazione sostanziale intervenga prima della sentenza impugnata, non dopo.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale ampia: il giudice di secondo grado e la Corte di cassazione non possono conoscere delle questioni rinunciate, neppure se astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • Se la decisione impugnata è successiva all'intervento normativo o giurisprudenziale favorevole invocato, la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, poiché la difesa avrebbe dovuto considerarla nella formazione dell'accordo sulla pena.
  • Il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio determinate questioni non vale a superare le preclusioni derivanti da una rinuncia validamente prestata nell'ambito del concordato in appello.
  • I principi elaborati in tema di nuove cause di non punibilità o di altri istituti sostanziali sopravvenuti sono invocabili solo quando la sentenza impugnata sia anteriore al mutamento normativo, non quando quest'ultimo sia già operativo al momento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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