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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che il termine per proporlo era spirato il 18 settembre 2024, mentre l'atto era stato depositato solo il 3 ottobre 2024. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso con altri. Dal testo emerge però che l'impugnazione non è stata esaminata nel merito perché la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza di appello, pronunciata il 4 luglio 2024 e depositata l'11 luglio 2024, comportava per l'imputato presente in videocollegamento il termine di 30 giorni per impugnare, decorrente dalla scadenza del termine di deposito della sentenza; considerata anche la sospensione feriale, il termine ultimo era il 18 settembre 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 3 ottobre 2024. La causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 598 c.p.p.

    Richiamato per il regime del deposito della sentenza pronunciata in assenza di termine per il deposito; la Corte lo collega al termine di deposito previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p.

  • art. 544, comma 2, c.p.p.

    Indica che, in mancanza di termine per il deposito, la sentenza doveva essere depositata entro il termine previsto dalla norma; da tale scadenza decorre il termine per impugnare.

  • art. 585, comma 1, lettera b), c.p.p.

    Stabilisce il termine di 30 giorni per proporre impugnazione per l'imputato presente; la Corte lo applica al caso concreto perché l'imputato era presente in videocollegamento.

  • art. 585, comma 2, lettera c), c.p.p.

    Regola la decorrenza del termine per impugnare dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando la causa è evidente.

Massime di principio

  • Quando l'imputato era presente all'udienza, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione deve tener conto sia del termine di deposito della sentenza sia delle eventuali sospensioni dei termini processuali; se il ricorso è proposto oltre il termine così determinato, esso è inammissibile.
  • L'inammissibilità per tardività, quando immediatamente rilevabile dagli atti, può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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