Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. I primi due motivi contestavano la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ma la Corte rileva che tali censure riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Il terzo motivo riguardava la sussistenza dell'aggravante teleologica del reato di lesioni, ma è stato ritenuto inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale era stata contestata dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute ripetitive di questioni già correttamente disattese dal giudice di merito.
art. 62 n. 2 c.p.
La sentenza fa riferimento all'aggravante teleologica del reato di lesioni, contestata per la prima volta in cassazione e quindi dichiarata inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, salvo che si deduca un vizio effettivo e specifico della motivazione o della qualificazione giuridica.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non dedotta nei precedenti gradi di merito, quando essa richieda accertamenti di fatto o comunque non sia stata devoluta al giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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