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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. I primi due motivi contestavano la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ma la Corte rileva che tali censure riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Il terzo motivo riguardava la sussistenza dell'aggravante teleologica del reato di lesioni, ma è stato ritenuto inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale era stata contestata dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute ripetitive di questioni già correttamente disattese dal giudice di merito.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    La sentenza fa riferimento all'aggravante teleologica del reato di lesioni, contestata per la prima volta in cassazione e quindi dichiarata inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, salvo che si deduca un vizio effettivo e specifico della motivazione o della qualificazione giuridica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non dedotta nei precedenti gradi di merito, quando essa richieda accertamenti di fatto o comunque non sia stata devoluta al giudice di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA

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