Cassazione Penale, Sentenza n. 51038/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per indebita percezione di erogazioni pubbliche (riqualificazione dell'originaria contestazione di truffa) deducendo essenzialmente: 1) errore nella valutazione dell'elemento oggettivo e nella ricostruzione fattuale perché essi avrebbero continuato ad esercitare l'attività sui fondi in base a una proroga/contratto e a un contenzioso civile ancora in corso, che solo nel 2017 si è risolto con soccombenza; 2) mancata valutazione di documenti e atti processuali rilevanti (transazione 2019, atti del contenzioso civile) che proverebbero la buona fede e l'assenza del dolo; 3) vizio di motivazione circa la responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti (alcune assoluzioni erano state pronunciate perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato"). In sostanza i ricorrenti contestano che le dichiarazioni sulle condizioni di affitto fossero false e sostengono di aver agito in buona fede sulla base del possesso e del contenzioso con il Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui: il contratto di affitto aveva durata annuale con proroga fino al 30.11.2010; il Comune intimò il rilascio dei fondi dal 7.7.2010; gli imputati non pagarono canoni dal 2010; già dal 2013 (sentenza di primo grado) era accertata l'insussistenza di titoli che legittimassero la permanenza sui fondi. I giudici di merito avevano motivato in modo analitico la falsità delle dichiarazioni rese nelle domande di contributo e la consapevolezza dell'abusività della occupazione (dolo). La Corte ha altresì ritenuto corretta la riassorbimento nei reati di indebita percezione delle contestazioni di falsità e ha mantenuto le parti di assoluzione già disposte quando il fatto è stato ritenuto non previsto dalla legge. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
La norma sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha interpretato la fattispecie come autonoma rispetto alla truffa e applicabile alle false attestazioni sui requisiti per ottenere contributi, richiedendo la prova della falsità della dichiarazione e del dolo nel percepire le somme
Richiamata nel dibattito comparativo: la Corte precisa che l'art. 316-ter non è una forma attenuata della truffa aggravata ma norma autonoma a tutela della corretta allocazione delle risorse pubbliche
Criterio di ammissibilità delle doglianze in cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi fossero censure di merito consistenti in una diversa valutazione probatoria, inammissibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà
legge n. 203 del 3 maggio 1982
Richiamata circa la durata normale dei contratti di affitto agricolo (quindicennale): nel caso concreto il contratto era invece annuale con proroga, circostanza decisiva per la valutazione dell'illegittima permanenza
Agea (Fondi FEAGA)
Ente erogatore dei contributi: la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'erogazione è rilevante, e le false attestazioni al suo organo costituiscono il fatto materiale sanzionato dall'art. 316-ter
Massime di principio
- La indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) è una fattispecie autonoma rispetto alla truffa e punisce la falsa attestazione dei requisiti richiesti per ottenere contributi, indipendentemente dal fatto che le somme siano poi impiegate per l'uso previsto
- Per affermare il reato occorre provare la falsità delle dichiarazioni e il dolo del soggetto: la conoscenza dell'abusività della situazione (intimazioni di rilascio, ordinanze, sentenze) rafforza l'elemento soggettivo
- La buona fede del richiedente richiede elementi oggettivi e giuridici concreti (sentenze favorevoli o titoli validi): il semplice possesso materiale o un contenzioso civile pendente non sono automaticamente idonei a escludere il dolo
- Il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove; le censure che solo propongono una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili in cassazione salvo vizi gravi della motivazione
- In situazioni simili è fondamentale conservare e documentare in modo puntuale titoli giuridici, pagamenti (es. canoni), atti di contenzioso e provvedimenti amministrativi; reagire tempestivamente alle intimazioni e ottenere provvedimenti che attestino la legittimità della posizione per potersi difendere dalla contestazione penale
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