Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51038/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per indebita percezione di erogazioni pubbliche (riqualificazione dell'originaria contestazione di truffa) deducendo essenzialmente: 1) errore nella valutazione dell'elemento oggettivo e nella ricostruzione fattuale perché essi avrebbero continuato ad esercitare l'attività sui fondi in base a una proroga/contratto e a un contenzioso civile ancora in corso, che solo nel 2017 si è risolto con soccombenza; 2) mancata valutazione di documenti e atti processuali rilevanti (transazione 2019, atti del contenzioso civile) che proverebbero la buona fede e l'assenza del dolo; 3) vizio di motivazione circa la responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti (alcune assoluzioni erano state pronunciate perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato"). In sostanza i ricorrenti contestano che le dichiarazioni sulle condizioni di affitto fossero false e sostengono di aver agito in buona fede sulla base del possesso e del contenzioso con il Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui: il contratto di affitto aveva durata annuale con proroga fino al 30.11.2010; il Comune intimò il rilascio dei fondi dal 7.7.2010; gli imputati non pagarono canoni dal 2010; già dal 2013 (sentenza di primo grado) era accertata l'insussistenza di titoli che legittimassero la permanenza sui fondi. I giudici di merito avevano motivato in modo analitico la falsità delle dichiarazioni rese nelle domande di contributo e la consapevolezza dell'abusività della occupazione (dolo). La Corte ha altresì ritenuto corretta la riassorbimento nei reati di indebita percezione delle contestazioni di falsità e ha mantenuto le parti di assoluzione già disposte quando il fatto è stato ritenuto non previsto dalla legge. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La norma sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha interpretato la fattispecie come autonoma rispetto alla truffa e applicabile alle false attestazioni sui requisiti per ottenere contributi, richiedendo la prova della falsità della dichiarazione e del dolo nel percepire le somme

  • art. 640-bis cod. pen.

    Richiamata nel dibattito comparativo: la Corte precisa che l'art. 316-ter non è una forma attenuata della truffa aggravata ma norma autonoma a tutela della corretta allocazione delle risorse pubbliche

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità delle doglianze in cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi fossero censure di merito consistenti in una diversa valutazione probatoria, inammissibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà

  • legge n. 203 del 3 maggio 1982

    Richiamata circa la durata normale dei contratti di affitto agricolo (quindicennale): nel caso concreto il contratto era invece annuale con proroga, circostanza decisiva per la valutazione dell'illegittima permanenza

  • Agea (Fondi FEAGA)

    Ente erogatore dei contributi: la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'erogazione è rilevante, e le false attestazioni al suo organo costituiscono il fatto materiale sanzionato dall'art. 316-ter

Massime di principio

  • La indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) è una fattispecie autonoma rispetto alla truffa e punisce la falsa attestazione dei requisiti richiesti per ottenere contributi, indipendentemente dal fatto che le somme siano poi impiegate per l'uso previsto
  • Per affermare il reato occorre provare la falsità delle dichiarazioni e il dolo del soggetto: la conoscenza dell'abusività della situazione (intimazioni di rilascio, ordinanze, sentenze) rafforza l'elemento soggettivo
  • La buona fede del richiedente richiede elementi oggettivi e giuridici concreti (sentenze favorevoli o titoli validi): il semplice possesso materiale o un contenzioso civile pendente non sono automaticamente idonei a escludere il dolo
  • Il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove; le censure che solo propongono una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili in cassazione salvo vizi gravi della motivazione
  • In situazioni simili è fondamentale conservare e documentare in modo puntuale titoli giuridici, pagamenti (es. canoni), atti di contenzioso e provvedimenti amministrativi; reagire tempestivamente alle intimazioni e ottenere provvedimenti che attestino la legittimità della posizione per potersi difendere dalla contestazione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.