Cassazione Penale, Sentenza n. 25043/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato le condanne per reati di bancarotta fraudolenta (distrazione, documentale e impropria da infedeltà patrimoniale). Le censure principali riguardavano: l'inesistenza dell'elemento psicologico doloso; l'erronea qualificazione come distrazione dell'operazione di affitto del ramo d'azienda di Ostellato e delle compensazioni poste a saldo dei canoni; il travisamento della prova circa rapporti e controllo societario tra le imprese coinvolte; la mancata ammissione e/o rilevanza di prove testimoniali e la violazione del diritto di difesa; la mancanza di nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto; e contestazioni sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati sotto il profilo della fondatezza delle censure: ha confermato la correttezza della ricostruzione di merito secondo cui l'operazione (vendita della società e affitto del ramo d'azienda a soggetti collegati) ha sottratto alla fallita l'unico stabilimento produttivo, determinando la paralisi dell'attività e contribuendo al fallimento; ha ritenuto irrilevante la formale legittimità della compensazione qualora questa non abbia fornito la liquidità necessaria a far proseguire l'attività aziendale. Ha inoltre ritenuto che il dolo dei concorrenti extranei possa essere desunto da elementi esteriori e dagli indici di collegamento e di interesse nelle società coinvolte. Le doglianze processuali sulla mancata ammissione di prove sono state respinte per genericità. Tuttavia, pur rigettando i ricorsi nel merito, la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione (tenuto conto delle sospensioni), con la conseguenza che le condanne restano formalmente pronunciate ma i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Rinvio procedurale alla richiesta di discussione orale nel processo, richiamata per la fase di udienza; non incisiva sul merito penale sostanziale.
Norma collegata alla proroga delle disposizioni processuali emergenziali; citata in relazione alla prosecuzione della fase di discussione orale.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti alle censure proponibili in cassazione; i ricorsi sono stati analizzati nei limiti di quanto consentito da tale disposizione.
Regola sul concorso di persone nel reato; utilizzata per valutare il contributo e la responsabilità degli 'extranei' (concorrenti) rispetto all'amministratore intraneus.
artt. 216, 223 legge fallimentare
Norme del diritto fallimentare rilevanti per la qualificazione delle condotte in termini di bancarotta e per la valutazione degli effetti sull'atto aziendale e sui creditori; la Corte le interpreta nel senso che la cessione/affitto di rami d'azienda prima del fallimento può integrare distrazione quando priva la società dei mezzi per continuare l'attività.
art. 219, ultima comma, legge fallimentare
Previsione relativa all'attenuante (o alla valutazione di circostanze) che va applicata concretamente; la Corte rimarca che l'eventuale valutazione favorevole deve essere fatta sulla base degli effetti reali dell'operazione, non in astratto.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati come norme processuali di rito in relazione alla trattazione dei motivi di ricorso e alla discussione orale; non incidono sul merito nel senso cambiando la ricostruzione dei fatti.
artt. 178, 180, 190, 468, 493, 495, 586 cod. proc. pen.
Norme processuali citate rispetto all'ammissione delle prove testimoniali e alle nullità; la Corte conferma che la parte che denuncia la violazione del diritto di difesa deve specificare le prove non assunte e la loro rilevanza ai fini della decisione e che il giudice può escludere prove superflue o irrilevanti (art. 495).
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte valuta la loro applicabilità in concreto e la motivazione del giudice di merito sulla loro esclusione.
Criteri di determinazione della pena; richiamato in relazione alla critica difensiva sulla determinazione delle sanzioni e sull'eventuale applicazione di attenuanti.
Norma richiamata in riferimento al contributo concorsuale di minima importanza; la Corte ha ritenuto non sussistente il requisito per la sua applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Un contratto di affitto o la cessione di un ramo d'azienda stipulato in prossimità del dissesto può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se l'operazione priva la società dell'elemento produttivo necessario a proseguire l'attività e non fornisce la liquidità utile a risanare la situazione debitoria.
- La formale legittimità degli istituti civilistici (es. la compensazione) non esclude la valutazione penalistica quando, nel contesto di dissesto, tali operazioni soddisfano soltanto interessi di parti collegate e non rilanciano l'attività aziendale.
- Per la prova del dolo nei concorrenti extranei non è indispensabile la prova di una consapevolezza tecnica del dissesto: è sufficiente dimostrare che il soggetto ha volontariamente posto in essere un apporto consapevole che abbia determinato depauperamento patrimoniale a danno dei creditori, desumibile da elementi esteriori e massime di esperienza.
- Le censure processuali sulla mancata ammissione di prove (es. testi) richiedono che la difesa specifichi quali prove non sono state assunte e dimostri la loro rilevanza concreta per la decisione; deduzioni generiche sono inidonee.
- La sussistenza del nesso causale tra distrazione e fallimento non richiede che la singola condotta sia l'unica causa del dissesto: è sufficiente che abbia aggravato il quadro patrimoniale o abbia destinato risorse ad usi estranei all'impresa, contribuendo all'esito fallimentare.
- Anche se la Corte di legittimità conferma la correttezza della ricostruzione di merito, la prescrizione può comunque determinare l'estinzione del reato; l'esito processuale finale può quindi essere favorevole all'imputato indipendentemente dall'accertamento di responsabilità nel merito.
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