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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25043/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato le condanne per reati di bancarotta fraudolenta (distrazione, documentale e impropria da infedeltà patrimoniale). Le censure principali riguardavano: l'inesistenza dell'elemento psicologico doloso; l'erronea qualificazione come distrazione dell'operazione di affitto del ramo d'azienda di Ostellato e delle compensazioni poste a saldo dei canoni; il travisamento della prova circa rapporti e controllo societario tra le imprese coinvolte; la mancata ammissione e/o rilevanza di prove testimoniali e la violazione del diritto di difesa; la mancanza di nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto; e contestazioni sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati sotto il profilo della fondatezza delle censure: ha confermato la correttezza della ricostruzione di merito secondo cui l'operazione (vendita della società e affitto del ramo d'azienda a soggetti collegati) ha sottratto alla fallita l'unico stabilimento produttivo, determinando la paralisi dell'attività e contribuendo al fallimento; ha ritenuto irrilevante la formale legittimità della compensazione qualora questa non abbia fornito la liquidità necessaria a far proseguire l'attività aziendale. Ha inoltre ritenuto che il dolo dei concorrenti extranei possa essere desunto da elementi esteriori e dagli indici di collegamento e di interesse nelle società coinvolte. Le doglianze processuali sulla mancata ammissione di prove sono state respinte per genericità. Tuttavia, pur rigettando i ricorsi nel merito, la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione (tenuto conto delle sospensioni), con la conseguenza che le condanne restano formalmente pronunciate ma i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe

    Rinvio procedurale alla richiesta di discussione orale nel processo, richiamata per la fase di udienza; non incisiva sul merito penale sostanziale.

  • decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112)

    Norma collegata alla proroga delle disposizioni processuali emergenziali; citata in relazione alla prosecuzione della fase di discussione orale.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti alle censure proponibili in cassazione; i ricorsi sono stati analizzati nei limiti di quanto consentito da tale disposizione.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola sul concorso di persone nel reato; utilizzata per valutare il contributo e la responsabilità degli 'extranei' (concorrenti) rispetto all'amministratore intraneus.

  • artt. 216, 223 legge fallimentare

    Norme del diritto fallimentare rilevanti per la qualificazione delle condotte in termini di bancarotta e per la valutazione degli effetti sull'atto aziendale e sui creditori; la Corte le interpreta nel senso che la cessione/affitto di rami d'azienda prima del fallimento può integrare distrazione quando priva la società dei mezzi per continuare l'attività.

  • art. 219, ultima comma, legge fallimentare

    Previsione relativa all'attenuante (o alla valutazione di circostanze) che va applicata concretamente; la Corte rimarca che l'eventuale valutazione favorevole deve essere fatta sulla base degli effetti reali dell'operazione, non in astratto.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme processuali di rito in relazione alla trattazione dei motivi di ricorso e alla discussione orale; non incidono sul merito nel senso cambiando la ricostruzione dei fatti.

  • artt. 178, 180, 190, 468, 493, 495, 586 cod. proc. pen.

    Norme processuali citate rispetto all'ammissione delle prove testimoniali e alle nullità; la Corte conferma che la parte che denuncia la violazione del diritto di difesa deve specificare le prove non assunte e la loro rilevanza ai fini della decisione e che il giudice può escludere prove superflue o irrilevanti (art. 495).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte valuta la loro applicabilità in concreto e la motivazione del giudice di merito sulla loro esclusione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; richiamato in relazione alla critica difensiva sulla determinazione delle sanzioni e sull'eventuale applicazione di attenuanti.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma richiamata in riferimento al contributo concorsuale di minima importanza; la Corte ha ritenuto non sussistente il requisito per la sua applicazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Un contratto di affitto o la cessione di un ramo d'azienda stipulato in prossimità del dissesto può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se l'operazione priva la società dell'elemento produttivo necessario a proseguire l'attività e non fornisce la liquidità utile a risanare la situazione debitoria.
  • La formale legittimità degli istituti civilistici (es. la compensazione) non esclude la valutazione penalistica quando, nel contesto di dissesto, tali operazioni soddisfano soltanto interessi di parti collegate e non rilanciano l'attività aziendale.
  • Per la prova del dolo nei concorrenti extranei non è indispensabile la prova di una consapevolezza tecnica del dissesto: è sufficiente dimostrare che il soggetto ha volontariamente posto in essere un apporto consapevole che abbia determinato depauperamento patrimoniale a danno dei creditori, desumibile da elementi esteriori e massime di esperienza.
  • Le censure processuali sulla mancata ammissione di prove (es. testi) richiedono che la difesa specifichi quali prove non sono state assunte e dimostri la loro rilevanza concreta per la decisione; deduzioni generiche sono inidonee.
  • La sussistenza del nesso causale tra distrazione e fallimento non richiede che la singola condotta sia l'unica causa del dissesto: è sufficiente che abbia aggravato il quadro patrimoniale o abbia destinato risorse ad usi estranei all'impresa, contribuendo all'esito fallimentare.
  • Anche se la Corte di legittimità conferma la correttezza della ricostruzione di merito, la prescrizione può comunque determinare l'estinzione del reato; l'esito processuale finale può quindi essere favorevole all'imputato indipendentemente dall'accertamento di responsabilità nel merito.

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