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Sentenza

Sentenza n. 2234/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione di ARERA del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, nei limiti dell'interesse dell'Ente locale ricorrente; - della deliberazione del 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/RIF avente ad oggetto “Conferma delle misura di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”, sempre nei limiti dell'interesse dell'Ente locale ricorrente; - di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, precedente, conseguente e comunque in ogni caso connesso a quelli indicati.

Giustizia amministrativa202400651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 7/2024/R/RIF del 23 gennaio 2024 e n. 72/2024/R/RIF del 5 marzo 2024, relative all'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato e alla regolazione tariffaria degli impianti minimi per il trattamento dei rifiuti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato le deliberazioni di ARERA deducendo: violazione del principio di ragionevolezza, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione e violazione dell'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, per avere ARERA sovrapposto la funzione di fissazione dei criteri tariffari a quella di approvazione delle tariffe concretamente determinate dagli enti di governo dell'ambito e dai gestori; sviamento di potere e violazione dei principi eurounitari di concorrenza e libera circolazione, nonché degli artt. 101-109 TFUE, nell'individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; violazione del legittimo affidamento e difetto di motivazione per non avere disciplinato il periodo 2018-2021; ulteriore violazione del legittimo affidamento, difetto di motivazione e erronea decorrenza della riedizione del potere regolatorio dal 2024, con conseguente vuoto tariffario per gli anni 2022-2023. ARERA, le imprese controinteressate e le società intervenute hanno eccepito, tra l'altro, la carenza di interesse e di legittimazione del Comune. Il Comune sosteneva che la riedizione del MTR-2 dal 2024 aveva determinato, tramite AGER, la rideterminazione delle tariffe di alcuni impianti minimi per gli anni precedenti e richieste di pagamento nei suoi confronti per quasi due milioni di euro, con riflessi potenziali sulla TARI.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo non necessario esaminare le ulteriori eccezioni processuali relative all'ammissibilità dell'intervento e alla ritualità delle memorie. Il Collegio si è conformato ai precedenti della stessa Sezione, relativi a controversie analoghe aventi a oggetto i medesimi atti ARERA. Il Comune non aveva impugnato la deliberazione di AGER, o l'eventuale atto di ARERA, che avrebbe concretamente prodotto l'aumento dei costi del servizio a suo carico. Le deliberazioni impugnate si inseriscono nel procedimento di determinazione tariffaria e concorrono alla formazione delle tariffe, ma non le determinano direttamente; pertanto, l'atto lesivo deve essere individuato nell'atto che approva la tariffa. La generica deduzione secondo cui le determinazioni di AGER sarebbero state indotte dagli atti ARERA, quali atti presupposti, non è sufficiente a dimostrare un interesse concreto e attuale all'annullamento. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mera iscrizione di una posta negativa nel bilancio comunale non dimostra una lesione effettiva della sfera giuridica dell'ente, in assenza di costi concreti, definiti e definitivi direttamente, necessariamente e definitivamente imputati alle casse comunali anziché agli utenti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 527, legge n. 205/2017

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla distinzione tra la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti e l'approvazione delle tariffe concretamente determinate dagli enti competenti e dai gestori.

  • artt. 101-109 TFUE

    Richiamati dal Comune a sostegno della censura relativa alla violazione dei principi eurounitari di concorrenza e libera circolazione nell'individuazione degli impianti del ciclo dei rifiuti.

  • art. 198-bis d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dal Comune in relazione all'introduzione del Piano nazionale di gestione dei rifiuti e alla decorrenza della riedizione del potere regolatorio di ARERA.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR lo richiama, insieme all'art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a., per conformarsi ai precedenti della propria Sezione in una controversia analoga.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Richiamato quale base per la motivazione della sentenza mediante adesione ai precedenti della Sezione.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo si limita a concorrere alla formazione di una tariffa senza determinarla direttamente, l'interesse a impugnarlo non può fondarsi sulla sola incidenza mediata sul procedimento tariffario; il soggetto leso deve impugnare l'atto che approva concretamente la tariffa, salvo specifica dimostrazione dell'immediata lesività dell'atto presupposto.
  • La deduzione secondo cui l'atto concretamente lesivo sarebbe stato adottato in conseguenza di determinazioni contenute in atti presupposti non dimostra, da sola, un interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti presupposti, se il ricorrente non impugna l'atto direttamente incidente sulla propria sfera giuridica.
  • La mera iscrizione di una posta negativa nel bilancio di un ente locale non prova una lesione effettiva e attuale, quando non siano allegati e dimostrati costi concreti, definiti e definitivi direttamente, necessariamente e definitivamente imputati alle casse dell'ente anziché agli utenti del servizio.
  • L'interesse a ricorrere contro atti regolatori tariffari richiede l'allegazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, non essendo sufficiente un pregiudizio solo eventuale, mediato o riflesso.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)Legittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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