Cassazione Penale, Ordinanza n. 03487/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa in appello per il reato ambientale consistente nell'illecita attività di smaltimento di inchiostro mediante sversamento in pubblica fognatura, in assenza di autorizzazione. Con il primo motivo ha dedotto che il rifiuto non sarebbe stato pericoloso e che egli non sarebbe stato presente sui luoghi nella data contestata; con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In memoria difensiva ha inoltre sostenuto che l'attività sarebbe stata posta in essere estemporaneamente da un dipendente. La Corte ha ritenuto le doglianze dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e ha considerato congrua e non illogica la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ricostruito in modo puntuale lo scarico abusivo dei reflui di lavorazione nella fognatura pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, la cui motivazione era congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità. Ha inoltre condiviso il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità oggettiva della condotta, la sua non occasionalità e i rischi per l'ambiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna per illecita gestione/smaltimento di rifiuti mediante sversamento non autorizzato in pubblica fognatura.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in ragione della gravità oggettiva del fatto, della sua non occasionalità e dei seri rischi per l'ambiente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
- La responsabilità per l'illecita gestione di rifiuti può essere affermata anche sulla base dell'accertamento di uno scarico organizzato dei reflui di lavorazione nella rete fognaria pubblica tramite un tubo di scarico, in assenza di autorizzazione.
- La mera allegazione che la condotta sia stata posta in essere da un dipendente in modo estemporaneo non è sufficiente a scardinare una ricostruzione fattuale sorretta da accertamenti tecnici e valutazioni di merito non illogiche.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti gravità oggettiva, non occasionalità e un apprezzabile pericolo per l'ambiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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