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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04851/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore contributivo)

La controversia

Una società agricola ha proposto opposizione avverso ruolo e cartella esattoriale emessi per contributi previdenziali asseritamente omessi nei confronti di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato. La domanda era volta a far dichiarare la nullità o l'annullabilità degli atti per vizi di forma e contenuto, deducendo, tra l'altro, carenza di legittimazione dell'ente, difetto di titolo esecutivo, intervenuta decadenza, erroneità del credito contributivo e delle sanzioni. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; la Corte di giustizia tributaria di primo grado, investita della riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo invece competente il giudice ordinario, in particolare il giudice del lavoro. In Cassazione, il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte di cassazione ha ritenuto che la controversia abbia ad oggetto diritti e obblighi inerenti a un rapporto previdenziale e che, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, la giurisdizione spetti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, anche se la pretesa contributiva sia originata da un precedente accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo al precedente sulle opposizioni esecutive avverso pignoramento fondato su cartella per credito tributario. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la decisione declinatoria del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione, in regolamento di giurisdizione d'ufficio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, individuandola nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro. Ha inoltre cassato la pronuncia con cui il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto attività difensiva dinanzi alla Corte.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali rientra nella cognizione del giudice del lavoro, quale giudice ordinario, quando la controversia concerne diritti e obblighi di un rapporto previdenziale.

  • art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c.

    consente la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione d'ufficio dinanzi alle Sezioni Unite.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    non attribuisce alla giurisdizione tributaria controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali solo perché collegati a un precedente accertamento fiscale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    il richiamo alla tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario è stato ritenuto non pertinente per estendere la giurisdizione tributaria alla controversia previdenziale.

  • art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010

    l'avviso di addebito INPS ha sostituito, dal 1° gennaio 2011, la cartella di pagamento per i crediti previdenziali dell'INPS.

  • Cass. Sez. Un. n. 30756 del 2018

    ritenuta inconferente perché relativa a un'opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento fondato su cartella per credito tributario, non a una controversia su contributi previdenziali.

  • Cass. Sez. Un. n. 19461 del 2024

    precedente conforme, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sulla legittimità dell'avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'INPS.

  • Cass. Sez. Un. n. 18090 del 2024

    precedente conforme in tema di giurisdizione ordinaria sulle controversie relative a contributi previdenziali iscritti a ruolo o affidati alla riscossione.

  • Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018

    richiamata per affermare che la natura previdenziale della controversia non muta per il solo fatto che la pretesa contributiva derivi da un accertamento tributario.

  • Cass. Sez. Un. n. 33368 del 2018

    richiamata in senso conforme alla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie contributive originate da accertamenti fiscali.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al ruolo o all'avviso di addebito per contributi previdenziali dell'INPS appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, poiché investono diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale.
  • La circostanza che la pretesa contributiva sia scaturita da un precedente accertamento tributario non sposta la giurisdizione al giudice tributario, quando l'oggetto sostanziale del giudizio resta previdenziale.
  • Il giudice tributario non può conoscere di una controversia solo perché l'atto impugnato è una cartella o un ruolo, se la domanda riguarda contributi dovuti a enti previdenziali e l'ordinamento prevede per tali controversie l'opposizione davanti al giudice del lavoro.
  • Nel regolamento di giurisdizione occorre guardare alla sostanza del rapporto dedotto in giudizio, non alla mera occasione amministrativa o al segmento procedimentale che ha generato la pretesa.
  • Il richiamo a precedenti relativi a pignoramenti o ad atti esecutivi fondati su cartelle per crediti tributari non è automaticamente estensibile alle controversie su contributi previdenziali, che seguono un diverso riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiLitisconsorzio necessario

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