Cassazione Penale, Ordinanza n. 13851/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato contestando la sussistenza del reato, in particolare la prova della pregressa contestazione necessaria per integrare la recidiva nel biennio; dall'altro censurando il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e generico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha osservato che, per provare la pregressa contestazione rilevante ai fini della recidiva nel biennio, non è necessaria la sola attestazione documentale della definitività del precedente illecito, potendo bastare un principio di prova quale verbale di contestazione, prova dell'invio per l'iscrizione a ruolo, testimonianza o nota di servizio della polizia giudiziaria, specie se il ricorrente non deduca elementi contrari. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva acquisito la documentazione attestante la definitività della prima contestazione. Quanto alle doglianze sull'elemento soggettivo e sull'art. 131-bis c.p., le ha reputate generiche, evidenziando che l'imputato sapeva di non aver mai conseguito la patente e di essere incorso in pregresse violazioni, e che il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio è reato a condotta reiterata e quindi non può fruire della particolare tenuità del fatto. Sono state giudicate generiche e infondate anche le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena, essendo la motivazione di merito congrua, non illogica e fondata sulla gravità del fatto e sui precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
La fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio richiede la verifica del pregresso illecito; ai fini probatori è sufficiente anche un principio di prova e non è indispensabile una documentazione esclusivamente formale della definitività del precedente.
Non è applicabile alla guida senza patente con recidiva nel biennio perché si tratta di reato a condotta reiterata.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria; nel caso concreto non è stata ravvisata assenza di colpa.
Non citato espressamente, ma il richiamo al principio di prova e alla valutazione degli elementi acquisiti riguarda il tema della prova della contestazione pregressa.
Massime di principio
- Per integrare la recidiva nel biennio nella guida senza patente non è indispensabile la produzione della sola attestazione documentale di definitività del precedente illecito: è sufficiente un principio di prova, come il verbale di contestazione, l'avvenuto invio per l'iscrizione a ruolo o elementi testimoniali della polizia giudiziaria, se non contrastati da specifiche allegazioni difensive.
- Quando la motivazione della sentenza di merito dà conto della documentazione sulla pregressa contestazione e della consapevolezza dell'imputato di non aver mai conseguito la patente, la censura in cassazione sulla sussistenza del reato e sull'elemento soggettivo è inammissibile se formulata in modo generico.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica ai reati qualificati dalla giurisprudenza come a condotta reiterata, tra i quali è ricompresa la guida senza patente con recidiva nel biennio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena non sono censurabili in cassazione quando il giudice di merito li motivi con argomenti congrui e non manifestamente illogici, quali la gravità concreta del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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