Cassazione Penale, Ordinanza n. 15256/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione di beni paleontologici/archeologici, valorizzando anche il presupposto reato di impossessamento illecito di beni culturali. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo l'insussistenza del reato presupposto di cui all'art. 176 del d.lgs. 42/2004, poiché i beni non sarebbero stati qualificabili come culturali; con i motivi dal secondo al quinto ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del quarto comma dell'art. 648 c.p., nonché la tenuta della motivazione sull'affermazione di responsabilità e sull'elemento soggettivo della ricettazione, contestando in particolare la consapevolezza della provenienza illecita dei beni e il valore degli stessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i reperti paleontologici/archeologici erano beni appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004 e che, per il reato presupposto di impossessamento illecito di beni culturali ex art. 176 del medesimo decreto, non è necessario un formale provvedimento amministrativo né l'accertamento di un particolare pregio o del cosiddetto interesse culturale, essendo sufficiente la desumibilità della culturalità dalle caratteristiche oggettive del bene. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti non consentiti perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in ordine al possesso dei beni, alla loro provenienza illecita conosciuta dall'imputato e al loro valore inestimabile, escludendo anche l'attenuante di particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Integra il reato presupposto di impossessamento illecito di beni culturali; quando i beni appartengono allo Stato non è necessario l'accertamento dell'interesse culturale né un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la culturalità emerga dalle caratteristiche oggettive del bene.
art. 10 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Serve a qualificare come beni culturali appartenenti allo Stato i reperti paleontologici/archeologici oggetto di causa.
Richiamato con riferimento all'attenuante del fatto di particolare tenuità; la Corte conferma la sua esclusione in ragione del valore inestimabile dei beni e della consapevolezza della provenienza illecita.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di impossessamento illecito di beni culturali, quando l'oggetto materiale appartiene allo Stato, la natura culturale del bene può essere desunta dalle sue caratteristiche oggettive senza necessità di un formale provvedimento amministrativo di qualificazione né dell'accertamento di un particolare pregio o del cosiddetto interesse culturale.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già integralmente esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con l'argomentazione decisiva della sentenza impugnata, è inammissibile in cassazione.
- In tema di ricettazione, la valutazione dell'elemento soggettivo può essere sorretta da indici fattuali quali il possesso dei beni, la mancata prova di una lecita provenienza, la qualità del soggetto come esperto del settore e il valore particolarmente elevato della res, idonei a fondare la consapevolezza della provenienza illecita.
- L'attenuante del fatto di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. non è riconoscibile quando il bene oggetto del reato abbia valore particolarmente elevato e la condotta evidenzi consapevole gestione di beni di provenienza illecita.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ove sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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