Cassazione Penale, Sentenza n. 36069/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 per "scoperta di prove nuove decisive": i ricorrenti hanno prodotto una scrittura privata (quietanza) del 4/10/2008, autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio, dalla quale emergerebbe che gli introiti versati alla signora Cardarelli derivavano da utili "in nero" della societa Bagni Belvedere s.r.l. e non da proventi illeciti riconducibili a Mancini (procedimento "Hummer"). Hanno sostenuto che il documento sarebbe stato rinvenuto solo il 5/7/2022 nell'archivio del notaio e che percio' si tratterebbe di prova nuova incolpevolmente scoperta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che la scrittura privata non costituisce prova nuova rilevante: il documento era antecedente alla definitiva confisca e custodito dal notaio, quindi deducibile e non incolpevolmente sconosciuto; mancava inoltre il numero di repertorio notarile a supporto dell'autenticita' e la Corte ha ritenuto inverosimile la plausibilita' di consegne in contanti per gli importi indicati. I ricorrenti non hanno dimostrato causa di forza maggiore o caso fortuito che giustificasse la mancata allegazione nel procedimento di prevenzione; pertanto la richiesta di revocazione e' stata rigettata.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
revocazione per scoperta di prove nuove decisive; possibilita' di revocazione solo per prove sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte; eccezione per prove deducibili solo se sussiste causa non imputabile
La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni unite: la prova nuova rilevante e' quella che si e' formata dopo il procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; non rilevano prove deducibili ma non dedotte salvo forza maggiore o caso fortuito debitamente provati
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 20, 23, 24
norme che regolano il procedimento di prevenzione patrimoniale
Rilevate dalla Corte come contesto procedurale che impone scadenze e fasi in cui dovevano essere allegati gli elementi probatori, giustificando la necessita' che la prova sia effettivamente "nuova" o incolpevolmente scoperta
definizione di atto pubblico
La sentenza distingue atto pubblico da scrittura privata: documento redatto come atto pubblico richiede le formalita' previste; qui la scrittura e' privata con sottoscrizioni autenticate, non un atto pubblico
efficacia probatoria della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, ma la sua efficacia non esclude la necessita' di valutazione della tempestivita' e della disponibilita' del documento nel procedimento precedente
effetto dell'autenticazione della sottoscrizione
L'autenticazione attesta che la firma e' stata apposta in presenza del notaio; non conferisce certezza della veridicita' del contenuto dell'atto e non equivale automaticamente ad atto pubblico se mancano le formalita' di repertorio
codice di procedura penale, artt. 630 e ss.; art. 640
richiamo alle forme di impugnazione per il ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto della revocazione
Il ricorso per cassazione contro il rigetto della revocazione e' disciplinato tramite rinvio a queste norme e non e' soggetto a limiti di motivi
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022 (Lo Duca)
principio sulla nozione di prova nuova ai fini della revocazione
Citata come precedente fondamentale che ha chiarito che la prova nuova e' sopravvenuta o incolpevolmente scoperta; orientamento usato come parametro per decidere che la scrittura privata non era "nuova"
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione con art. 28 d.lgs. 159/2011 la prova deve essere genuinamente sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitive della misura; prove esistenti durante il procedimento ma non dedotte non sono ammesse salvo prova di forza maggiore o caso fortuito
- Se un documento era custodito da un terzo (es. notaio) durante il procedimento, il suo successivo rinvenimento non e' automaticamente "nuova scoperta": l'interessato doveva, con ordinaria diligenza, richiederne copia o menzionarlo nel procedimento
- L'autenticazione notarile delle firme su una scrittura privata non trasforma automaticamente il documento in atto pubblico né garantisce la veridicita' del contenuto; l'assenza del numero di repertorio puo' ridurre l'affidabilita' dell'autentica
- Chi invoca l'impossibilita' di allegare prove nel processo di prevenzione deve provare una causa non imputabile (forza maggiore o caso fortuito) con elementi fattuali concreti: l'onere della prova grava sul richiedente la revocazione
- Operazioni in contanti per importi molto elevati richiedono spiegazioni credibili e coerenti; resoconti anomali o numeri sproporzionati possono essere ritenuti inverosimili e incidere negativamente sulla valutazione della prova
- Prima di proporre istanza di revocazione e' opportuno raccogliere e documentare la catena di custodia e l'autenticita' degli atti (repertorio notarile, numeri progressivi, copie ufficiali) per evitare contestazioni sull'ammissibilita' o autenticita' delle prove
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