Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela e, non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato Contaldo Stefano (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia (art. 612 cod. pen.). Il difensore ha depositato il verbale di remissione di querela del 19/09/2022 e il verbale di accettazione del 26/09/2022, dai quali risulta che il reato è stato estinto per remissione di querela.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Individua il reato contestato (minaccia). La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per questa fattispecie.
art. 152 cod. pen.
La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela di parte; la Corte ha ritenuto estinto il reato e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha verificato l'eventuale applicabilità di una pronuncia prevista da tale disposizione ma, non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi della norma, ha proceduto con la declaratoria di estinzione ex art. 152 c.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la liquidazione delle spese del procedimento; la Corte ha disposto che le spese siano messe a carico del querelato Contaldo Stefano.
Giurisprudenza della Cassazione citata (Sez. 2, n. 37688/2014; Sez. 5, n. 41316/2013; Sez. 6, n. 13661/2004)
Precedenti consolidati affermano che l'estinzione del reato per remissione di querela investe anche le correlate statuizioni civili; la Corte si è richiamata a tali precedenti per confermare gli effetti estintivi.
Massime di principio
- Nei reati procedibili a querela di parte, la remissione di querela, debitamente formalizzata e accettata, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.
- La remissione deve risultare da atti validi (verbale e accettazione) depositati in giudizio: la loro produzione può determinare l'annullamento senza rinvio di precedenti condanne.
- L'estinzione del reato per remissione investe anche le statuizioni civili connesse, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione.
- Il giudice verifica se sussistono condizioni per pronunce alternative (ad es. ex art. 129 c.p.p.); in mancanza di tali elementi prevale la declaratoria di estinzione ex art. 152 c.p.
- Le spese processuali possono comunque essere allocate in corso di giudizio (qui poste a carico del querelato): è necessario valutare l'applicazione dell'art. 340 c.p.p. nel caso concreto.
- Per tutelare efficacemente la posizione dell'imputato, è importante depositare tempestivamente la documentazione relativa alla remissione di querela e verificarne la regolarità formale.
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