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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35896/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna (10 anni di reclusione e 36.000 euro di multa) per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sono stati dedotti sette motivi: (1) illegittimità della declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca del rito abbreviato in presenza di atti integrativi d'indagine sopravvenuti; (2) travisamento della prova con riguardo alla rilevanza della pratica del cosiddetto "tramacco" quale indice di consapevolezza dell'illecito; (3) travisamento della prova in relazione alla rimozione delle etichette in lingua araba e alla sua interpretazione; (4) mancata considerazione dell'assenza di efficacia individualizzante delle dichiarazioni dei collaboranti; (5) errata esclusione della buona fede dell'imputato e mancato esame esaustivo delle sue dichiarazioni difensive; (6) errata qualificazione giuridica della condotta come traffico di stupefacenti anziché come tentativo di vendita di prodotti con segni mendaci (artt. 56 e 517 c.p.); (7) errata valutazione della natura e destinazione della sostanza (sostanze destinate a zone di guerra e non al mercato ordinario). Sono stati altresì depositati motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. su questioni procedurali relative all'ammissione del rito abbreviato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la giurisprudenza (tra cui Sez. 6, n. 48099/2019, Buonerba) secondo cui le indagini sopravvenute dopo la richiesta di giudizio immediato sono in linea di principio inutilizzabili se non dedotte prima dell'ammissione del rito abbreviato; tuttavia l'inutilizzabilità è stata sanata perché i difensori, avendo formale conoscenza degli atti integrativi e partecipando (anche solo formalmente) all'udienza di ammissione del rito abbreviato, non hanno chiesto l'espunzione, con conseguente operare della preclusione prevista dall'ammissione del rito (richiamo a art. 458 e comma 6-bis dell'art. 438 c.p.p.). Sui restanti motivi la Corte ha escluso il sindacato di merito in sede di legittimità, ritenendo che le questioni siano in massima parte valutazioni di fatto o di valutazione della prova già adeguatamente motivate dai giudici di merito. La Corte ha confermato che gli elementi assunti (raccomandazioni per la pratica del "tramacco", rimozione di etichette, dichiarazioni dei collaboranti) sono stati valutati congruamente e sostengono la responsabilità dell'imputato. Il motivo sulla diversa qualificazione (artt. 56 e 517 c.p.) è stato ritenuto generico e aspecifico. Conseguenza: rigetto del ricorso e mantenimento della condanna di merito.

Norme richiamate

  • artt. 81, 110 cod. pen.

    Norme penali richiamate per la concorso di persone e la determinazione della pena. Applicate per individuare la responsabilità comune nell'ambito del traffico di stupefacenti.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 commi 1 e 4, 80 comma 2

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, commi 1 e 4; art. 80, comma 2

    Norme sostanziali sul narcotraffico usate per qualificare il fatto come traffico internazionale di stupefacenti e per applicare l'aggravante per l'ingente quantità.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta di giudizio abbreviato nel contesto del giudizio immediato e richiama l'art. 442; la Corte lo interpreta nel senso che le indagini sopravvenute sono soggette a limiti di utilizzazione e che la mancata eccezione difensiva all'udienza di ammissione può determinare la sanatoria della loro utilizzazione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti probatori del rito abbreviato; la Corte sottolinea l'equiparazione della documentazione prevista dall'art. 419, comma 3, quando rilevante.

  • art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    Regola il meccanismo di integrazione probatoria nel rito abbreviato; la Corte ricorda che l'acquisizione di atti successivi deve rispettare i limiti di integrazione previsti.

  • art. 419, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 419, comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda la documentazione delle indagini espletate dopo la richiesta; il suo richiamo serve a definire quale materiale può concorrere alla decisione nel rito abbreviato.

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Riferito come possibile via di utilizzazione successiva degli atti acquisiti dopo l'ammissione del rito abbreviato ai fini del dibattimento; la Corte distingue tra inutilizzabilità temporanea e possibilità di riacquisizione in altro rito.

  • art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la sanatoria della preclusione e gli effetti dell'ammissione del rito abbreviato sulla base probatoria definita in udienza.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sulla proposizione di motivi nuovi in cassazione; i motivi nuovi depositati sono stati valutati ma non hanno mutato l'esito complessivo.

  • artt. 56 e 517 cod. pen.

    Art. 56 (tentativo) e art. 517 (vendita di prodotti con segni mendaci): citati dal ricorrente per chiedere diversa qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto la censura generica e non convincente rispetto alla ricostruzione del traffico di stupefacenti.

Massime di principio

  • Indagini sopravvenute dopo la richiesta di giudizio immediato possono essere in linea di principio inutilizzabili nel rito abbreviato, ma l'inutilizzabilità può essere sanata se la difesa, avuta conoscenza degli atti, non chiede l'espunzione all'udienza di ammissione del rito: onere processuale attivo della difesa.
  • L'ammissione del rito abbreviato definisce una piattaforma probatoria preclusiva: le eccezioni sulle integrazioni probatorie vanno sollevate tempestivamente; la mancata eccezione comporta preclusione e possibile convalida dell'utilizzo degli atti.
  • In cassazione prevale un sindacato di legittimità limitato: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti e delle valutazioni di merito, salvo che emerga una illogicità manifesta o un vizio di motivazione macroscopico.
  • Condotte tecniche o commerciali (es. "tramacco", rimozione etichette) possono essere valutate dal giudice di merito come elementi indiziari della consapevolezza dell'illecito; la loro rilevanza dipende dalla contestualizzazione e dalla congruenza motivazionale dei giudici di merito.
  • Le dichiarazioni di collaboranti sono valutabili come prova se ritenute attendibili e, ancor più, se corroborate da riscontri oggettivi; l'assenza di individualizzazione va contestata e motivata nel merito, ma in cassazione tale valutazione è difficilmente sovvertibile.
  • Richieste di diversa qualificazione giuridica (es. applicazione di reati alternativi) devono essere argomentate in modo specifico e non generico per essere efficaci in sede di legittimità.

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