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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per omicidio colposo (artt. 113, 40, comma 2, 589, 590-sexies c.p.) per non avere, in qualità di genitori, impedito il decesso del minore B.F. (avvenuto il 27/05/2017). Hanno proposto quattro motivi: 1) travisamento della prova sostenendo che l'andamento altalenante della malattia rendeva non percepibile l'ingravescenza e che il peggioramento significativo si sarebbe avuto solo il 23/05/2017; 2) assenza di nesso causale tra la loro omissione (non aver consultato altri medici) e la morte, perché la cura salvifica individuata dai consulenti era la somministrazione tempestiva di antibiotici imputabile al medico curante; 3) insussistenza dei presupposti della responsabilità omissiva colposa (mancanza di conoscenza o conoscibilità dell'evento, dell'azione doverosa e di possibilità oggettiva di impedire l'evento); 4) interruzione del nesso causale addebitabile alla condotta professionale anomala del medico curante (M.M.), che avrebbe costituito causa esclusiva del decesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la decisione della Corte di appello. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del decorso clinico e condivisibile la valutazione che già dal 18/05/2017 il quadro clinico presentava segni di grave peggioramento riconoscibili dai genitori, con ragionevole possibilità che una tempestiva somministrazione di antibiotici avrebbe evitato o attenuato l'esito. La Corte ha affermato che, posto che la posizione di garanzia genitoriale imponeva l'adozione di misure idonee (rivolgersi ad altri sanitari/ospedale), l'omissione dei genitori ha concorso causalmene alla morte; inoltre la condotta del medico, pur inadeguata, non ha introdotto un rischio autonomo tale da interrompere il nesso di causalità. I ricorrenti sono stati dunque condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorsi sono stati respinti, con conferma delle conseguenti responsabilità penali (pena comminatain precedenti gradi: mesi tre di reclusione con riconosciute circostanze attenuanti generiche, come da atti di merito).

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.

    Rilevanza del concorso di persone nel reato: la responsabilità dell'evento può essere concorrente fra più soggetti che rivestono posizioni di garanzia o compiono condotte diverse volte tempisticamente

  • art. 40 c.p., comma 2

    Richiamata in tema di causalità omissiva: la mancata attivazione di misure idonee da parte del garante può integrare causa concausale dell'evento quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone

  • art. 41 c.p.

    Principio secondo cui più cause concorrenti possono contribuire alla produzione dell'evento e che l'intervento successivo di un altro garante non annulla la responsabilità di chi non ha adempiuto al proprio dovere; citata per escludere che la condotta del medico interrompa automaticamente il nesso causale

  • art. 589 c.p.

    Omicidio colposo: norma sostanziale alla base della condanna per il decesso del minore dovuto a omissioni

  • art. 590-sexies c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione (relativa ad ipotesi aggravate/particolari rilevanti nel quadro fattuale), applicata nel giudizio di merito

  • art. 147 c.c.

    Riconoscimento della posizione di garanzia genitoriale: il genitore ha l'obbligo di tutela dell'integrità psico-fisica del minore, che impone l'adozione di comportamenti volti a prevenire i pericoli

Massime di principio

  • La posizione di garanzia del genitore comporta l'obbligo di attivarsi quando i sintomi del minore evidenziano un peggioramento significativo; non è sufficiente l'affidamento esclusivo a un unico curante se la terapia non dà segni di efficacia
  • Per la configurazione della responsabilità omissiva colposa occorrono tre elementi: conoscenza o conoscibilità dell'evento, conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa e possibilità oggettiva di impedire l'evento; la loro valutazione è fattuale e può desumersi dal quadro clinico e dalla storia terapeutica
  • Il nesso causale può fondarsi su concorso di omissioni: l'omessa attivazione di altri interventi sanitari da parte dei garanti può concorrere con l'eventuale inadeguatezza del medico a produrre l'evento, senza che tale inadeguatezza annulli automaticamente la responsabilità dei genitori
  • La condotta del medico può interrompere il nesso causale solo se introduce un rischio nuovo, autonomo e imprevedibile rispetto al rischio già tutelato dalla posizione di garanzia; una semplice inadeguatezza terapeutica, ben nota ai familiari, di norma non costituisce novus actus
  • In situazioni simili è raccomandabile documentare tempestivamente i sintomi, richiedere un secondo parere o il ricovero quando la terapia non migliora le condizioni e, se necessario, contattare i servizi di emergenza; tali comportamenti possono essere determinanti per escludere addebiti omissivi
  • La valutazione giudiziale della percepibilità del rischio e dell'esigibilità dell'intervento dei genitori è concreta e deve considerare precedenti esperienze terapeutiche simili (se in passato l'antibiotico era risolutivo, ciò rafforza l'esigibilità della scelta alternativa)

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