Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per omicidio colposo (artt. 113, 40, comma 2, 589, 590-sexies c.p.) per non avere, in qualità di genitori, impedito il decesso del minore B.F. (avvenuto il 27/05/2017). Hanno proposto quattro motivi: 1) travisamento della prova sostenendo che l'andamento altalenante della malattia rendeva non percepibile l'ingravescenza e che il peggioramento significativo si sarebbe avuto solo il 23/05/2017; 2) assenza di nesso causale tra la loro omissione (non aver consultato altri medici) e la morte, perché la cura salvifica individuata dai consulenti era la somministrazione tempestiva di antibiotici imputabile al medico curante; 3) insussistenza dei presupposti della responsabilità omissiva colposa (mancanza di conoscenza o conoscibilità dell'evento, dell'azione doverosa e di possibilità oggettiva di impedire l'evento); 4) interruzione del nesso causale addebitabile alla condotta professionale anomala del medico curante (M.M.), che avrebbe costituito causa esclusiva del decesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la decisione della Corte di appello. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del decorso clinico e condivisibile la valutazione che già dal 18/05/2017 il quadro clinico presentava segni di grave peggioramento riconoscibili dai genitori, con ragionevole possibilità che una tempestiva somministrazione di antibiotici avrebbe evitato o attenuato l'esito. La Corte ha affermato che, posto che la posizione di garanzia genitoriale imponeva l'adozione di misure idonee (rivolgersi ad altri sanitari/ospedale), l'omissione dei genitori ha concorso causalmene alla morte; inoltre la condotta del medico, pur inadeguata, non ha introdotto un rischio autonomo tale da interrompere il nesso di causalità. I ricorrenti sono stati dunque condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorsi sono stati respinti, con conferma delle conseguenti responsabilità penali (pena comminatain precedenti gradi: mesi tre di reclusione con riconosciute circostanze attenuanti generiche, come da atti di merito).
Norme richiamate
art. 113 c.p.
Rilevanza del concorso di persone nel reato: la responsabilità dell'evento può essere concorrente fra più soggetti che rivestono posizioni di garanzia o compiono condotte diverse volte tempisticamente
art. 40 c.p., comma 2
Richiamata in tema di causalità omissiva: la mancata attivazione di misure idonee da parte del garante può integrare causa concausale dell'evento quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone
art. 41 c.p.
Principio secondo cui più cause concorrenti possono contribuire alla produzione dell'evento e che l'intervento successivo di un altro garante non annulla la responsabilità di chi non ha adempiuto al proprio dovere; citata per escludere che la condotta del medico interrompa automaticamente il nesso causale
art. 589 c.p.
Omicidio colposo: norma sostanziale alla base della condanna per il decesso del minore dovuto a omissioni
art. 590-sexies c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione (relativa ad ipotesi aggravate/particolari rilevanti nel quadro fattuale), applicata nel giudizio di merito
art. 147 c.c.
Riconoscimento della posizione di garanzia genitoriale: il genitore ha l'obbligo di tutela dell'integrità psico-fisica del minore, che impone l'adozione di comportamenti volti a prevenire i pericoli
Massime di principio
- La posizione di garanzia del genitore comporta l'obbligo di attivarsi quando i sintomi del minore evidenziano un peggioramento significativo; non è sufficiente l'affidamento esclusivo a un unico curante se la terapia non dà segni di efficacia
- Per la configurazione della responsabilità omissiva colposa occorrono tre elementi: conoscenza o conoscibilità dell'evento, conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa e possibilità oggettiva di impedire l'evento; la loro valutazione è fattuale e può desumersi dal quadro clinico e dalla storia terapeutica
- Il nesso causale può fondarsi su concorso di omissioni: l'omessa attivazione di altri interventi sanitari da parte dei garanti può concorrere con l'eventuale inadeguatezza del medico a produrre l'evento, senza che tale inadeguatezza annulli automaticamente la responsabilità dei genitori
- La condotta del medico può interrompere il nesso causale solo se introduce un rischio nuovo, autonomo e imprevedibile rispetto al rischio già tutelato dalla posizione di garanzia; una semplice inadeguatezza terapeutica, ben nota ai familiari, di norma non costituisce novus actus
- In situazioni simili è raccomandabile documentare tempestivamente i sintomi, richiedere un secondo parere o il ricovero quando la terapia non migliora le condizioni e, se necessario, contattare i servizi di emergenza; tali comportamenti possono essere determinanti per escludere addebiti omissivi
- La valutazione giudiziale della percepibilità del rischio e dell'esigibilità dell'intervento dei genitori è concreta e deve considerare precedenti esperienze terapeutiche simili (se in passato l'antibiotico era risolutivo, ciò rafforza l'esigibilità della scelta alternativa)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35896/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35938/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35958/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35963/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →