Cassazione Penale, Sentenza n. 35938/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela; in assenza di elementi utili per pronunciare ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre posto le spese processuali a carico del querelato Vinetti Giuliano ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati indicati negli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; il ricorrente ha dedotto che il reato era estinto per remissione di querela documentata con verbale del 3/12/2019 relativo al coimputato Petilli Serafino, e che la remissione, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. pen., si estendeva ai concorrenti che non vi avessero obiettato
Norme richiamate
art. 624 e art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.
Norme che individuano il tipo di reato contestato (furto e circostanze aggravanti): costituiscono l'imputazione sostanziale oggetto del processo, la loro applicazione è stata resa inoperante dall'estinzione del reato per remissione di querela
art. 155, comma 2, cod. pen.
art. 155, secondo comma, cod. pen.
La remissione di querela prestata nei confronti di un concorrente si estende agli altri concorrenti che non l'abbiano rifiutata; la Corte ha applicato questa estensione ai fini dell'estinzione del reato
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'ipotesi di pronuncia nei casi previsti; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per adottare una pronuncia ai sensi di questa norma, motivo per cui è stata dichiarata l'estinzione del reato
art. 152, cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato; la Corte l'ha invocata per dichiarare l'estinzione del reato conseguente alla remissione della querela e per annullare la sentenza senza rinvio
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la liquidazione delle spese processuali nei casi di estinzione del reato per remissione di querela: la Corte ha posto le spese a carico del querelato
Massime di principio
- La remissione della querela validamente resa nei confronti di un concorrente si estende automaticamente agli altri concorrenti che non l'abbiano espressamente rifiutata (art. 155, comma 2), determinando l'estinzione del reato quando ricorrono le condizioni formali richieste
- Se il reato risulta estinto per remissione di querela e non sussistono elementi per pronunce alternative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza che aveva condannato deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato (art. 152 cod. pen.)
- È fondamentale verificare la validità formale e la tempestività del verbale di remissione (luogo, data, accettazione) poiché vizi formali possono impedire l'estensione della remissione agli altri concorrenti
- Nei casi di estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; ciò va considerato quando si valuta il rischio economico di un ricorso
- Prima di formulare una strategia difensiva in situazioni analoghe, verificare se la remissione è stata espressa dal titolare della querela e se altri concorrenti l'hanno rifiutata: la presenza di un rifiuto interrompe l'effetto estensivo previsto dall'art. 155, comma 2
- Quando la remissione di querela emerge durante il procedimento d'appello, è possibile ottenere l'annullamento della condanna per estinzione del reato senza rinvio, ma occorre sempre valutare se sussistono profili che giustifichino una diversa pronuncia ai sensi del codice di procedura penale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35896/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35958/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35963/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →