Cassazione Penale, Sentenza n. 35958/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibile il primo motivo e ha constatato che il reato contestato al capo A.3 si è estinto per prescrizione. Non essendovi ricorrenza delle ipotesi ostative previste dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 29/06/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: erano stati contestati, tra gli altri capi, reati riconducibili all'art. 610 c.p. (capo A.3) e il capo C) relativo a violenza privata e omessa comunicazione al questore. Uno dei motivi di ricorso (per Mario Comuzzi) denunciava violazione di legge e mancata motivazione in relazione all'art. 610 c.p.; la Cassazione ha esaminato la questione e la rilevanza della prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso in Cassazione volti a contestare la violazione di legge (lett. b) e la mancanza o contraddittorietà della motivazione (lett. e). La Corte li ha ritenuti non manifestamente infondati e meritevoli di esame in relazione alla questione della prescrizione.
art. 610 cod. pen.
Norma penale cui si riferiva il capo A.3. Il ricorso denunciava violazioni e carenze di motivazione rispetto a questa contestazione; la valutazione di Cassazione ha però portato alla conclusione che il reato relativo a quel capo si è estinto per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha fatto riferimento al secondo comma dell'art. 129 c.p.p. come previsione di ipotesi ostative che, se ricorrenti, impedirebbero l'annullamento senza rinvio. Avendo ritenuto che tali ipotesi non sussistono, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se, in sede di legittimità, emerge che il reato è estinto per prescrizione e non sussistono ipotesi ostative previste dalla legge, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- La contestazione di violazione di legge o carenza di motivazione (art. 606 c.p.p.) può giustificare l'esame della questione di merito, ma l'accertamento della prescrizione prevale sulla decisione di merito e porta all'annullamento quando il reato è estinto.
- La prescrizione può essere rilevata dalla Corte di Cassazione anche se il motivo di ricorso era incentrato su vizi di motivazione o violazioni di legge, quando dagli atti emerge in modo chiaro l'estinzione del reato.
- È necessario verificare sempre la presenza di eventuali «ipotesi ostative» (es. previste dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.): se non sono riscontrate, l'annullamento senza rinvio è la conseguenza logica dell'accertamento della prescrizione.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe considerare di sollevare e documentare tempestivamente questioni connesse alla prescrizione; dall'altra parte, l'organo giudicante deve valutare se la contestazione formale (mancanza di motivazione, violazione di legge) è effettivamente decisiva o se l'accertamento della prescrizione rende superfluo il riesame della materia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35896/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35938/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35963/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →