Cassazione Civile, Ordinanza n. 23361/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria rettificava la rendita catastale di un immobile a destinazione turistico-ricettiva, censito in categoria D, a seguito di procedura DOCFA presentata dalla contribuente. La società contribuente impugnava l'atto deducendo, tra gli altri profili, il difetto di motivazione. La CTR accoglieva il ricorso ritenendo l'avviso privo di idonea motivazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) denunciava la violazione delle norme sulla legittimazione attiva, sostenendo che il giudizio di primo grado sarebbe stato introdotto da un soggetto diverso dalla proprietaria dell'immobile; (2) lamentava la violazione delle norme sul contenuto motivazionale dell'avviso, assumendo che la motivazione fosse adeguata perché accompagnata da relazione di stima e che la CTR avesse confuso motivazione e prova della pretesa; (3) deduceva l'omesso esame di documentazione prodotta in giudizio dalla quale risultava che la rendita proposta dalla contribuente era inferiore a quella già accertata in precedenza dall'Ufficio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, fondato su una questione di legittimazione attiva non adeguatamente documentata; accoglie il secondo motivo ritenendo che la CTR abbia errato nel confondere l'obbligo di motivazione dell'avviso con l'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa fiscale; accoglie il terzo motivo perché la CTR ha omesso di considerare documentazione già prodotta dall'Ufficio e decisiva ai fini del confronto tra rendita proposta e rendita già accertata. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà decidere uniformandosi ai principi affermati e regolare anche le spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
richiamato per incardinare le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che il difetto di legittimazione va ricondotto all'error in procedendo ex n. 4
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione del soggetto che lo aveva proposto
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che la legittimazione a impugnare gli atti impositivi spetta al destinatario dell'atto o al soggetto parte del rapporto tributario controverso
fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui
richiamato a fondamento della legittimazione ad causam e della necessità che chi agisce sia titolare del diritto fatto valere
art. 7 L. 27 luglio 2002, n. 212
richiamato per affermare che l'obbligo di motivazione dell'atto tributario serve a delimitare la pretesa e a consentire la difesa del contribuente, non a provare già in sede amministrativa la fondatezza sostanziale del credito fiscale
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993 n. 16
richiamato quale base della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale
richiamato quale disciplina attuativa della procedura DOCFA
art. 10 R.D.L. n. 652 del 1939
richiamato per qualificare gli immobili di categoria D e la necessità della stima diretta
artt. 8 e 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamati per la disciplina della stima diretta degli immobili a destinazione speciale
art. 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per il criterio del costo di ricostruzione e del coefficiente di deprezzamento nella stima indiretta
Massime di principio
- Nel processo tributario la legittimazione a impugnare l'atto spetta al destinatario dell'atto impositivo o al soggetto che sia parte del rapporto tributario controverso; la relativa questione, se dedotta come difetto di legittimazione, integra un error in procedendo e può essere scrutinata in cassazione solo nei limiti consentiti dagli atti ritualmente prodotti.
- Il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile anche d'ufficio, ma la sua deduzione in cassazione richiede che non si sia formato giudicato interno sul punto e che la questione emerga dai fatti allegati e documentati nel giudizio di legittimità.
- In materia di avviso di rettifica catastale a seguito di procedura DOCFA, per gli immobili a destinazione speciale o del gruppo D la stima diretta allegata o richiamata nell'atto integra il sufficiente supporto motivazionale dell'avviso, perché consente al contribuente di conoscere criteri e ragioni della pretesa.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è distinto e autonomo rispetto all'onere della prova della fondatezza della pretesa fiscale: la motivazione serve a rendere intellegibile la pretesa e a delimitarne l'oggetto, mentre la prova dei fatti posti a fondamento dell'imposizione si forma nel successivo giudizio contenzioso.
- L'eventuale insufficienza o inattendibilità del metodo estimativo utilizzato per la rettifica catastale incide, al più, sulla bontà della stima e sulla fondatezza nel merito della pretesa, ma non determina di per sé un vizio di motivazione dell'avviso quando sia stata comunque resa conoscibile la relazione di stima.
- Se il giudice di merito omette di esaminare documentazione decisiva già prodotta da una parte e rilevante per la verifica della rendita catastale o della congruità della rettifica, la sentenza è censurabile in cassazione per omesso esame di un fatto/documento decisivo.
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