Cassazione Penale, Sentenza n. 17769/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) per aver fatto scontare banche fatture relative a operazioni inesistenti per oltre €500.000. L'imputato ha articolato quattro motivi: (1) nullità per omissione, nel decreto di citazione a giudizio, dell'avviso sulla facoltà di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.19/2020); (2) analoga eccezione di incostituzionalità delle norme processuali (con richiamo agli artt. 3, 24 e 111 Cost.); (3) vizio di motivazione/contraddittorietà della sentenza di merito, perché la crisi societaria era pubblica (bilanci depositati) e quindi non vi sarebbe stata dissimulazione verso le banche; (4) errore di diritto sul rapporto di specialità tra il reato di truffa (art. 640 c.p.) e il ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.), sostenendo l'assorbimento della truffa e prospettando, in caso di accoglimento, la prescrizione del reato di truffa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: (i) i primi due motivi irrilevanti perché la pronuncia della Corte Costituzionale concernente l'art. 456 co. 2 c.p.p. riguarda il giudizio immediato (decreto) con termine di decadenza per la richiesta di messa alla prova; nel caso di specie il procedimento era basato su ordinaria citazione a giudizio, quindi la questione non era applicabile; (ii) il terzo motivo inammissibile per mancato confronto con l'intera motivazione dei giudici di merito e per manifesta infondatezza: la Corte d'Appello ha ricostruito congruamente che la società aveva perdite crescenti, un passivo superiore a €900.000, fatture inesistenti per oltre €500.000 e che l'imputato aveva ottenuto nuovo credito per oltre €250.000, il che dimostra la dissimulazione verso il sistema bancario; (iii) il quarto motivo manifestamente infondato perché la giurisprudenza ha qualificato il reato di cui all'art. 218 L.F. come specialità rispetto alla truffa, con oggettività giuridica più ampia e requisiti specializzanti (anche per effetto della riforma del 2005 che ha eliminato la clausola di sussidiarietà). Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte ricorda che l'omissione di avvisi previsti dalla legge può integrare una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., ma nel caso concreto la censura relativa all'avviso sulla messa alla prova non era rilevante essendo proceduto con ordinaria citazione a giudizio
l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione nel giudizio immediato perché la mancata indicazione dell'avviso può pregiudicare la facoltà soggetta a decadenza; tuttavia la sentenza di cassazione osserva che la declaratoria è inapplicabile al caso di citazione ordinaria
art. 218 legge fallimentare (L.F.)
Reato di ricorso abusivo al credito: richiede la dissimulazione dello stato di dissesto/insolvenza e la condotta volta a ottenere credito; ritenuto reato specializzante rispetto alla truffa, con maggiore oggettività giuridica e requisiti specifici
Delitto di truffa: la Corte ha ritenuto che, per i casi di dissimulazione dell'insolvenza per ottenere credito, il disvalore è assorbito dall'art. 218 L.F. quando sussistono gli elementi specializzanti di quest'ultimo
Principio del rapporto di specialità tra fattispecie: la Corte ha applicato il criterio della specialità per valutare la concorrenza tra reati
art. 32, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262
Riforma che ha eliminato la clausola di sussidiarietà dell'art. 218 L.F., contribuendo alla giurisprudenziale affermazione dell'autonomia e della specialità del reato fallimentare rispetto alla truffa
Costituzione (artt. 3, 24, 111)
Richiamati dalla difesa per la censura di incostituzionalità delle norme processuali; la Corte ha però ritenuto la questione non rilevante nel contesto procedurale concreto
Corte Costituzionale, sent. 14/02/2020 n. 19
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova
Rilevante per i giudizi su decreto di giudizio immediato ma non applicabile al procedimento nato da ordinaria citazione
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma posta a fondamento della requisitoria scritta del Pubblico Ministero durante l'emergenza COVID, richiamata nel procedimento come atto formale
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma processuale (es. obbligo di avviso nel decreto di giudizio immediato) è rilevante solo se il processo si svolge nella forma procedurale cui la pronuncia si riferisce: se il procedimento è nato da ordinaria citazione, l'assenza dell'avviso non genera automaticamente un vizio applicabile.
- Per far valere una nullità processuale in Cassazione occorre dimostrarne la rilevanza concreta nel processo e il nesso con la tutela del diritto di difesa, soprattutto quando la nullità è collegata a termini di decadenza.
- Nelle contestazioni sul tenore della motivazione dei giudici di merito, il ricorso in Cassazione deve confrontarsi con l'intera motivazione; censure generiche o selettive che ignorano i passaggi decisivi della sentenza sono inammissibili per manifesta infondatezza.
- Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) è generalmente considerato specialità rispetto alla truffa quando la condotta consista nella dissimulazione dello stato di insolvenza per ottenere credito: in tali casi la truffa può essere assorbita nella fattispecie fallimentare.
- La prova della dissimulazione non viene esclusa automaticamente dal fatto che alcuni dati (es. bilanci) siano depositati e pubblici: la valutazione si concentra su ciò che il creditore (banca) poteva ragionevolmente conoscere e sull'effettiva capacità dell'imputato di far ottenere credito nonostante la crisi.
- In sede di impugnazione penale è strategico porre rilievo su profili di diritto che siano applicabili al tipo di procedimento (decreto vs citazione) e fornire un argomento preciso sul perché la motivazione di merito sia illogica o contraddittoria, con puntuale riferimento agli atti processuali.
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