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Sentenza

Sentenza del 27/07/2025 n. 21599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato le cartelle di pagamento emesse per complessivi 61.687 euro quale coobbligato delle società F. T. Srls e P. B. Srls. Le cartelle erano state emesse a titolo di riscossione provvisoria, in pendenza del giudizio di primo grado, sulla base di avvisi di accertamento che gli contestavano la responsabilità quale socio e la partecipazione a una frode realizzata mediante fatture per operazioni inesistenti. La CGT di primo grado di Milano aveva accolto il ricorso; la CGT di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 999/19/24 del 5 aprile 2024, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, valorizzando anche l’assoluzione del contribuente in sede penale. In Cassazione l’Agenzia ha sostenuto, con il primo motivo, che il merito della pretesa e la responsabilità del contribuente avrebbero dovuto essere contestati impugnando gli avvisi di accertamento regolarmente notificati, non le cartelle; la distinzione tra riscossione provvisoria e riscossione frazionata non avrebbe modificato tale regola. Con il secondo motivo ha censurato l’uso delle risultanze penali, deducendo l’autonomia dei giudizi tributario e penale. A.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una delle rationes decidendi della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: la censura dell’Agenzia investiva in generale l’impossibilità di contestare, impugnando la cartella, il merito dell’avviso presupposto. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che le cartelle, sia se emesse per riscossione provvisoria sia se emesse per riscossione frazionata, sono atti di intimazione al pagamento e consentono di far valere soltanto i vizi propri, non contestazioni sul merito della pretesa già contenuta negli avvisi di accertamento. Il secondo motivo, relativo all’autonomia del giudizio penale, è rimasto assorbito. La sentenza della CGT di secondo grado della Lombardia è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In entrambi i casi, di riscossione provvisoria e di riscossione frazionata, si tratta di atti contenenti intimazioni di pagamento, avverso i quali possono essere fatte valere in sede di impugnazione solo eccezioni concernenti gli atti medesimi (cd. vizi propri) e non anche eccezioni riguardanti il merito della pretesa, da proporre avverso gli atti impositivi.

    L’impugnazione della cartella non permette di riaprire contestazioni sul merito della pretesa tributaria già formalizzata nell’atto impositivo presupposto. La cartella può essere contestata per vizi propri; le questioni sul merito dell’accertamento vanno fatte valere impugnando l’avviso.

  • Art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte afferma che la regola sui limiti delle contestazioni proponibili contro la cartella vale anche quando questa sia emessa a titolo di riscossione provvisoria e non di riscossione frazionata: la diversa qualificazione non consente di contestare in quella sede il merito dell’atto impositivo.

  • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è richiamata nel contesto della riscossione provvisoria, ma la Corte precisa che la modalità o il titolo della riscossione non cambia la natura della cartella quale intimazione di pagamento né i limiti delle eccezioni proponibili contro di essa.

  • Art. 23 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La disposizione è richiamata in relazione alla riscossione provvisoria dell’IVA; secondo la decisione, anche in tale ipotesi la cartella non costituisce un nuovo atto impositivo e non consente di riproporre contestazioni sul merito dell’avviso presupposto.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il primo motivo, formulato su tale base, è stato accolto.

  • Art. 378 cod. proc. civ.

    La norma disciplina il deposito delle memorie illustrative richiamate nel procedimento di Cassazione, depositate sia dall’Agenzia sia da A.A.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento è stato regolarmente notificato, le contestazioni sulla fondatezza della pretesa o sulla responsabilità del contribuente devono essere rivolte contro quell’avviso nei termini e nelle forme previsti; non possono essere recuperate impugnando successivamente la cartella.
  • La cartella di pagamento può essere contestata per i suoi vizi propri, come quelli relativi alla sua formazione o notificazione, ma non è la sede per ridiscutere il merito dell’atto impositivo presupposto.
  • La regola vale tanto per le cartelle emesse a titolo di riscossione provvisoria quanto per quelle relative alla riscossione frazionata: la diversa modalità di riscossione non trasforma la cartella in un nuovo atto impositivo.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una pronuncia definitiva sulla debenza del tributo: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa rispettando il principio processuale enunciato e provvedere anche sulle spese.

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