Sentenza del 27/07/2025 n. 21595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia n. 2861/14/20 del 3 dicembre 2020, che aveva confermato il rigetto, da parte della CTP di Milano, del ricorso contro avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2009-2012. Gli avvisi gli imputavano, quale amministratore di fatto della società, le conseguenze fiscali dell’emissione di fatture oggettivamente inesistenti. Col primo motivo ha denunciato motivazione apparente sul contraddittorio endoprocedimentale; col secondo, violazione delle regole sull’amministrazione di fatto e sull’onere della prova, contestando gli elementi valorizzati dalla CTR e il mancato rinvio in attesa della decisione penale d’appello. In memoria ha invocato l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 e prodotto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva spiegato, seppure sinteticamente, che il contribuente aveva presentato una memoria nella fase precontenziosa e che l’Ufficio ne aveva tenuto conto. Il secondo motivo è complessivamente disatteso: la sentenza penale irrevocabile è stata depositata oltre il termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza, e non era dovuto il rinvio in attesa della sua emissione; inoltre, la decisione penale non determina di per sé la pregiudizialità del processo penale né vincola automaticamente il giudice tributario nell’accertamento dell’imposta. L’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 riguarda le sanzioni tributarie, non l’accertamento dell’imposta; l’eventuale effetto sulla sanzione può essere fatto valere successivamente presso l’Amministrazione finanziaria o in sede di riscossione. La censura sulla qualifica di amministratore di fatto è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 14.000 euro oltre alle spese di prenotazione a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La lite aveva valore dichiarato di 674.727 euro.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, la CTR non è incorsa nella violazione censurata, atteso che ha chiarito - con motivazione sicuramente sintetica, ma logica ed idonea a far comprendere le ragioni della decisione - che il contribuente ha potuto esprimere le sue deduzioni in sede di contraddittorio endoprocedimentale, depositando memoria di cui l'Amministrazione finanziaria ha dimostrato di avere tenuto conto.
La censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c. non è fondata quando la sentenza, pur sintetica, rende comprensibile la ragione per cui il giudice ritiene rispettato il contraddittorio e risponde alla questione sottoposta.
Art. 115 c.p.c.
Il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio già apprezzato dal giudice di merito, anche se la censura è formulata come violazione di legge.
Art. 2639 c.c.
La decisione non enuncia una diversa interpretazione della nozione di amministratore di fatto: dichiara inammissibile la contestazione nella misura in cui, sotto la veste di violazione di legge, richiede una rivalutazione dell’accertamento fattuale compiuto dalla CTR.
Art. 2697 c.c.
La Corte non riesamina la distribuzione dell’onere della prova nel merito, poiché la doglianza diretta a contestare gli elementi utilizzati per riconoscere l’amministrazione di fatto sollecitava una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Art. 21-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L' art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 non trova, dunque, applicazione alla fattispecie, atteso che il ricorrente ha tardivamente depositato la sentenza irrevocabile di assoluzione in data 02/01/2025, dovendo invece la stessa essere depositata, trattandosi di un termine processuale da calcolare a ritroso (da ultimo, Cass. n. 8496 del 24/03/2023 ), entro e non oltre martedì 31/12/2025.
Il termine di quindici giorni prima dell’udienza per depositare in Cassazione la sentenza penale irrevocabile di assoluzione è perentorio e si calcola a ritroso. La disposizione è applicabile alle controversie pendenti anche per violazioni anteriori alla sua entrata in vigore, ma la sentenza penale produce effetti di giudicato soltanto sulle sanzioni tributarie, non sull’accertamento dell’imposta.
Art. 654 c.p.p.
Nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile, ancorché emessa con la formula "il fatto non sussiste", non è idonea, in forza del disposto di cui all' art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nell'alveo del processo tributario, assumendo -per il principio della circolazione dei mezzi di prova - un rilievo solo quale elemento di prova.
Fuori dall’efficacia specifica riconosciuta dall’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 per le sanzioni, la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario: può essere considerata come elemento di prova insieme agli altri elementi acquisiti.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio.
Il giudice tributario deve valutare autonomamente la decisione penale e confrontarla con il complesso delle prove del giudizio, senza attribuirle un effetto automaticamente decisivo.
Artt. 372, 378 e 380-bis.1 c.p.c.
I termini del giudizio di cassazione sono preordinati all'esigenza di garantire il contraddittorio e consentire al Collegio di prendere preventiva e adeguata conoscenza della documentazione prodotta, sicché hanno necessariamente natura perentoria.
I termini per il deposito di documenti e memorie in Cassazione sono perentori in quanto funzionali al contraddittorio e alla conoscenza preventiva degli atti da parte del Collegio.
Art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
l'eventuale preclusione che si sia verificata nel giudizio di cognizione non impedisce alla parte di far valere in un momento successivo innanzi alla stessa Amministrazione finanziaria o in sede riscossiva ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - gli effetti derivanti dal giudicato penale ai fini della caducazione della sanzione che nel giudizio sia stata irrogata.
La mancata produzione tempestiva nel giudizio non esclude che il contribuente possa successivamente invocare il giudicato penale presso l’Amministrazione o in sede di riscossione per ottenere la caducazione della sanzione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Una motivazione breve non è per ciò solo apparente: è sufficiente se consente di individuare il percorso logico e la ragione della decisione.
- Nel processo tributario il giudice valuta autonomamente le prove rispetto al processo penale; la sentenza penale, di regola, è un elemento di prova e non vincola automaticamente l’esito dell’accertamento fiscale.
- L’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, nei limiti previsti dalla norma, con riguardo alle sanzioni tributarie, non all’accertamento dell’imposta.
- In Cassazione la sentenza penale assolutoria deve essere depositata entro il termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza, calcolato a ritroso. Il deposito tardivo non impone un rinvio, ferma la possibilità di far valere successivamente il giudicato penale per chiedere la caducazione della sanzione.
- La richiesta di rivalutare gli indizi e i fatti accertati dal giudice di merito non è ammissibile in Cassazione se presentata come violazione di legge: il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito.
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