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Sentenza

Sentenza del 27/07/2025 n. 21598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2013, emesso per l’omessa registrazione e contabilizzazione di fatture attribuite alla società e provenienti da fornitori ungheresi. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano e dell’appello da parte della CTR della Lombardia, HY ha proposto undici motivi di ricorso: ha contestato l’assenza o l’insufficiente produzione delle fatture e degli altri documenti posti a fondamento dell’accertamento, la valutazione delle fatture e delle sottoscrizioni disconosciute, la motivazione della sentenza, la mancata considerazione di un’assoluzione penale relativa all’amministratore di fatto di un’altra società, l’omessa deduzione dei costi e l’applicazione di un ricarico del 100%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi settimo e ottavo, sulla motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile, sono stati dichiarati infondati: la CTR aveva esposto una ratio decidendi comprensibile e coerente, valorizzando sia la documentazione proveniente dall’Ungheria sia quella proveniente dalla Slovenia e giudicando insufficienti le contestazioni della contribuente. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non superavano l’accertamento della CTR circa l’acquisizione e la sufficienza degli elementi documentali; il quinto e il sesto sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione, fondata anche su elementi indiziari diversi dalle fatture contestate. Il nono motivo è stato rigettato: l’assoluzione penale invocata riguardava A.A. quale amministratore di fatto della World Style Srl, non la società oggetto dell’accertamento. Il decimo motivo è infondato quanto alla deduzione dei costi, perché, trattandosi di accertamento analitico-induttivo non bancario, spettava alla contribuente provare i costi asseriti; è invece inammissibile quanto alla percentuale di ricarico, poiché contestava un accertamento di fatto del giudice di merito. L’undicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme di merito, non essendo stata dedotta la diversità dei fatti esaminati nei due gradi. La contribuente è stata condannata a pagare le spese di Cassazione, liquidate in 10.800 euro oltre alle spese di prenotazione a debito, e, ove dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Il valore dichiarato della lite era di 390.184 euro.

Norme richiamate

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2699 e 2702 c.c.; artt. 214, 215, 221 e 223 c.p.c.

    Le censure sulla mancata produzione dei documenti e sul disconoscimento delle fatture non sono state accolte: la decisione di merito si fondava anche su ulteriori elementi indiziari, in particolare sulla documentazione proveniente dalla Slovenia, e le contestazioni non superavano l’accertamento fattuale della CTR.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare un vizio riconducibile alle categorie previste dalla norma e confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza. Non è possibile usare una censura di violazione di legge per rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione non è apparente se rende percepibili le ragioni della decisione e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile e coerente.

  • Art. 53 d.P.R. 633/1972

    La contribuente aveva invocato la norma contestando la presunzione di cessione e la prova della disponibilità dei beni. La Corte ha tuttavia ritenuto inammissibili le relative censure, poiché la CTR aveva reputato sufficienti gli elementi documentali e indiziari acquisiti dall’Ufficio.

  • Artt. 1 e 109, comma 4, d.P.R. 917/1986

    Nel tipo di accertamento analitico-induttivo esaminato, il contribuente che sostiene l’esistenza di costi non considerati deve provarne l’effettività; non è riconosciuta automaticamente una deduzione forfettaria dei costi.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono sostenere l’accertamento quando gli elementi indiziari siano valutati come coerenti e sufficienti dal giudice di merito. In questa causa la Corte non ha ravvisato un vizio utile a rimettere in discussione la valutazione della CTR.

  • Art. 32 d.P.R. 600/1973

    La sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 10 del 2023 ha ritenuto necessario il riconoscimento forfettario dei costi unicamente per gli accertamenti bancari di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, caratterizzati dalla peculiarità del meccanismo presuntivo posto alla base della ricostruzione analitico-induttiva del reddito.

    Il riconoscimento forfettario dei costi chiarito per gli accertamenti bancari non si estende automaticamente a ogni accertamento analitico-induttivo. Qui l’accertamento non era fondato su indagini bancarie, perciò spettava alla società dimostrare i costi dedotti.

  • Artt. 8053 e 8054 c.p.c. come richiamati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In presenza di una doppia conforme di merito, la censura sul fatto è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni per cui i fatti esaminati nei due gradi sarebbero diversi. La Corte ha applicato tale regola al motivo sul ricarico.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002; art. 1, comma 17, legge 228/2012

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti di legge, va dichiarata la sussistenza dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • In un accertamento sostenuto da più fonti documentali e indiziari, contestare l’autenticità o la produzione di un singolo documento può non essere sufficiente: occorre confrontarsi anche con gli altri elementi autonomamente valorizzati dal giudice.
  • In Cassazione non basta prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o reiterare contestazioni probatorie: i motivi devono attaccare la specifica ratio decidendi e indicare un vizio ammissibile secondo le regole del giudizio di legittimità.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere le ragioni della decisione; una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte non è, per ciò solo, nulla.
  • Negli accertamenti analitico-induttivi non basati su indagini bancarie, il contribuente che chiede di dedurre costi non riconosciuti deve provarne l’esistenza; il riconoscimento forfettario previsto per specifiche presunzioni bancarie non è generalizzabile.
  • Una sentenza penale favorevole relativa a un soggetto o a una società diversa non determina automaticamente l’esito del contenzioso tributario: occorre verificare che riguardi fatti e soggetti pertinenti alla controversia fiscale.
  • Con una doppia conforme, il motivo che denuncia un vizio di fatto deve spiegare puntualmente la diversità delle ricostruzioni fattuali tra i due gradi; in mancanza può essere dichiarato inammissibile.

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