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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21487/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava la titolarità di diritti di comproprietà su una corte comune e di una servitù di sosta per autoveicoli nell'area antistante un'autorimessa. I coniugi proprietari di un appartamento con autorimessa sostenevano di avere acquistato, tramite titolo del 1999 e richiamo ai precedenti titoli di provenienza, anche i diritti sulla corte già censita catastalmente e la servitù di parcheggio. Avevano chiesto di accertare tali diritti e di dichiarare inefficace o nulla nei loro confronti la successiva permuta con cui il proprietario originario della corte aveva disposto dell'area a favore del Comune per la realizzazione di posti auto. Il ricorrente, impugnando la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento delle domande degli attori, deduceva: 1) violazione degli artt. 817, 818, 1346, 1362 e ss. c.c., sostenendo che non potesse ravvisarsi un rapporto di pertinenzialità tra l'autorimessa e la corte o che comunque la corte fosse stata già trasferita come bene autonomo; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 818 e 1346 c.c. e dell'art. 51 della L. notarile, assumendo che la corte, essendo identificata come autonomo mappale, non potesse considerarsi validamente trasferita come pertinenza in difetto di specifica indicazione catastale e che l'oggetto del trasferimento fosse indeterminato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè una precedente vendita del 1980 con cui la dante causa degli attori avrebbe già alienato al dante causa del ricorrente i diritti sulla corte e sulle comunioni, rendendo impossibile un successivo trasferimento agli attori.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'interpretazione dei titoli compiuta dalla Corte d'appello era plausibile e non sindacabile in cassazione, perché il giudice di merito aveva ricostruito la comune intenzione delle parti valorizzando il testo dei rogiti, i richiami ai titoli precedenti e la funzione di servizio impressa convenzionalmente alla corte a favore delle autorimesse. Ha inoltre escluso la violazione delle norme sulle pertinenze e sulla determinabilità dell'oggetto, osservando che l'accertamento circa l'individuazione del bene trasferito e la sufficienza dei dati descrittivi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione adeguata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era stata resa in doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato specifiche diversità tra le motivazioni di primo e secondo grado, come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 817 c.c.

    norma sulle pertinenze richiamata per contestare l'esistenza del rapporto tra autorimessa e corte

  • art. 818 c.c.

    richiamato per sostenere che il trasferimento del bene principale comportasse o meno quello del bene accessorio; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della destinazione convenzionale della corte a servizio delle autorimesse

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione alla determinabilità dell'oggetto del contratto; la Corte ha ribadito che l'oggetto era sufficientemente individuato per relationem

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per i criteri di interpretazione del contratto; la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente ricostruito la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali

  • art. 51 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    "quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini"

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'indeterminatezza del bene; la Corte ha escluso che la mancata menzione espressa nella planimetria impedisse la determinazione del bene trasferito

  • art. 348-ter c.p.c.

    ha reso inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme, in assenza di allegazione di diversità tra le motivazioni delle decisioni di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • L'interpretazione dei titoli negoziali e la ricostruzione della comune volontà delle parti costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente, illogica o incongrua.
  • Quando il giudice di merito adotta una delle possibili interpretazioni plausibili del contratto, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale interpretativo limitandosi a proporre un'alternativa lettura dei documenti.
  • La determinabilità dell'oggetto di una compravendita immobiliare può essere assicurata anche per relationem mediante il richiamo a precedenti titoli di provenienza o ad altri dati oggettivi idonei a individuare con certezza il bene trasferito.
  • La verifica della sufficienza degli elementi descrittivi del bene ai fini del suo esatto trasferimento è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La disciplina delle pertinenze può operare anche quando la destinazione di servizio sia stata convenzionalmente impressa al bene accessorio in funzione del bene principale; l'esistenza di una autonoma identificazione catastale non esclude, di per sé, la ricomprensione del bene nei diritti trasferiti se il titolo e il contesto negoziale depongono in tal senso.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale punto le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado differiscano.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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