Cassazione Penale, Sentenza n. 14959/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di violazione di legge e omessa motivazione sul giudizio di responsabilità: il marcatempo utilizzato per attribuire le timbrature sarebbe stato inaffidabile e pertanto il fatto non sussisterebbe o non costituirebbe reato; 2) vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 3) violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio (artt. 133 e 62-bis c.p.), lamentando irregolarità nella determinazione del quantum della pena nonostante la concessione delle circostanze generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure attengono alla valutazione di merito e consistono in una ricostruzione alternativa dei fatti, non in una specifica violazione di legge o vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ha osservato che i giudici di merito hanno rilevato la mancanza assoluta della rilevazione (non un mero disallineamento cronologico) e ciò giustifica la condanna. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, poiché la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la gravità e la diffusione dell'assenteismo e la consapevole partecipazione dell'imputato. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità: si trattava, di fatto, di una censura sul quantum della pena priva di concreta indicazione di vizio motivazionale nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 133 e 62-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposto il rinvio di copia del dispositivo al Comune di Termini Imerese.
Norme richiamate
art. 55-quinquies, d.lgs. 165/2001
Norma che incrimina le false attestazioni di presenza al lavoro da parte di dipendenti pubblici; la Corte ha ritenuto provata l'assenza della rilevazione e quindi la responsabilità per la fattispecie contestata.
Circostanza aggravante richiamata in primo grado ma esclusa; la Corte d'appello ha confermato l'esclusione come motivato dal tribunale.
Istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte ha escluso la sua operatività alla specie, ritenendo la condotta grave e inserita in un diffuso fenomeno di assenteismo, con partecipazione consapevole dell'imputato.
Norme di riferimento per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la censura sul corretto uso dei parametri sia, in realtà, una critica generica al quantum e che il ricorrente non abbia dedotto vizi motivazionali specifici.
Richiamata dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha considerato la doglianza come una censura sul quantum della pena, aspecifica e quindi inammissibile.
Limiti del controllo di legittimità: la Cassazione richiede il dedursi di violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti; non è ammessa la semplice richiesta di riconsiderazione degli apprezzamenti di fatto fatti dal giudice di merito.
art. 154-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Norma procedurale dispositiva: la Corte dispone la trasmissione di copia del dispositivo al Comune interessato per gli eventuali provvedimenti amministrativi e informativi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non annulla per mera diversa rivalutazione delle prove: le critiche che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili se non indicano specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali.
- Quando si contesta l'affidabilità di un congegno tecnico (es. marcatempo) è necessario dimostrare in termini precisi e probatori l'elemento di diritto o la grave carenza probatoria (es. malfunzionamento sistematico che renda inutilizzabili le rilevazioni), non una generica possibilità di errore.
- L'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una motivazione concreta: la presenza di un contesto grave e di comportamento consapevole può escluderne l'applicabilità.
- Le doglianze sul quantum della pena devono essere specifiche e mostrare un vizio nella motivazione o nell'applicazione dei parametri legali; un semplice disaccordo sull'entità della pena è inammissibile.
- Ricorsi evidentemente generici o volti solo a riformulare la valutazione del merito possono essere condannati a spese e a sanzioni (es. ammende) se dichiarati inammissibili.
Testo integrale
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