Cassazione Civile, Ordinanza n. 21057/2026 del 21/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata tra una società e un Comune per la costruzione e gestione, su area comunale, di una casa di riposo per anziani con annesso centro socio-assistenziale. La società aveva impugnato davanti al TAR il diniego opposto dal Comune alle istanze di rinnovazione della convenzione, di proroga del termine di ultimazione dei lavori e di rinnovo del permesso di costruire; con motivi aggiunti aveva poi censurato il successivo provvedimento comunale di risoluzione della convenzione per il ritardo nell’inizio e nell’esecuzione dei lavori. Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado: ha ritenuto legittimi il diniego e la risoluzione, osservando che, dopo la definizione dei problemi tecnici iniziali, la società era rimasta inattiva per oltre diciotto mesi a fronte di un termine complessivo di trentasei mesi. Quanto ai motivi aggiunti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia sulla risoluzione della convenzione, attinente alla fase esecutiva del rapporto e all’operatività di una clausola risolutiva espressa, spettasse al giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.a., 111 Cost. e 110 c.p.a., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe illegittimamente scisso la controversia tra due plessi giurisdizionali: se la domanda sulla risoluzione era devoluta al giudice ordinario perché relativa alla fase esecutiva, anche la domanda sul diniego di rinnovo/proroga, che ugualmente investiva la fase successiva alla stipula e l’adempimento delle obbligazioni, avrebbe dovuto essere devoluta al giudice ordinario; in tal modo il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i limiti esterni della giurisdizione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile, rilevando anzitutto che la parte che ha proposto la domanda ad un determinato giudice non può poi eccepirne il difetto di giurisdizione sulla medesima domanda, perché ciò implica un contrasto insanabile tra richiesta di decisione nel merito e richiesta di declinatoria; ha poi evidenziato che, nel processo amministrativo, la mancata contestazione della giurisdizione sulla domanda originaria determina giudicato implicito sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 9 c.p.a.; infine, ha affermato l’irrilevanza della connessione tra domande ai fini della deroga della giurisdizione, salvo espressa previsione normativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società concessionaria. Ha confermato le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità, condannando inoltre la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore del Comune ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di un importo in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto. La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione accelerata, con applicazione del regime sanzionatorio previsto per tale ipotesi.
Norme richiamate
norma posta a fondamento del ricorso per cassazione per dedurre il vizio relativo ai limiti esterni della giurisdizione
norma invocata come parametro della dedotta violazione nella pronuncia del Consiglio di Stato
art. 111, ottavo comma, Cost.
richiamato come base costituzionale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole processuali del giudizio amministrativo
norma applicata per la proposta di definizione accelerata e la decisione conforme della Corte
richiamato per affermare il giudicato implicito sulla giurisdizione nel processo amministrativo quando la questione non sia stata tempestivamente sollevata
richiamato per indicare il potere-dovere del giudice di verificare d’ufficio la propria giurisdizione
applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, in ragione dell’abuso del processo
applicato per la condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, nei casi di conformità tra proposta e decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato come fonte della modifica dell’art. 380 bis c.p.c. e del nuovo meccanismo sanzionatorio
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per la decorrenza delle modifiche introdotte al rito
menzionato quale disciplina della responsabilità aggravata e dell’abuso del processo
Massime di principio
- La parte che abbia introdotto la domanda davanti a un determinato giudice non può, sulla medesima domanda, eccepire il difetto di giurisdizione di quel giudice: tale deduzione è logicamente incompatibile con la scelta originaria del plesso giurisdizionale e si risolve soltanto in una sollecitazione al rilievo officioso della giurisdizione.
- Nel processo amministrativo, se il difetto di giurisdizione non è stato tempestivamente eccepito in primo grado né devoluto con specifico motivo di appello, sulla questione si forma giudicato implicito, con conseguente preclusione della deduzione successiva in sede di legittimità.
- La connessione tra domande appartenenti a giurisdizioni diverse non comporta, di regola, deroga alla giurisdizione, salvo espressa previsione normativa; eventuali problemi di coordinamento vanno risolti con gli ordinari strumenti processuali, come la sospensione del giudizio pregiudicato.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare il regime sanzionatorio per abuso del processo previsto dall’art. 96 c.p.c., ove emergano indici di infondatezza o di uso distorto del rimedio impugnatorio.
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