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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09447/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta, operata dall’ente datore di lavoro sui compensi professionali corrisposti a un dirigente avvocato per gli anni 2011-2014, a titolo di IRAP. Il ricorrente aveva agito per far dichiarare l’illegittimità di tale trattenuta, sostenendo che l’imposta non potesse essere traslata sul dipendente mediante una sorta di prededuzione e che, a partire dal 2011, l’ente avesse di fatto integralmente decurtato le somme destinate al pagamento dell’IRAP, ponendole a carico dei dipendenti. Con il primo motivo di ricorso lamentava nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia e motivazione inesistente/apparente, richiamando anche l’art. 81, comma 4, Cost. e l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Con il secondo motivo deduceva ancora nullità della sentenza e disparità di trattamento rispetto a una diversa decisione della stessa Corte d’appello di Napoli, insistendo sulla tesi dell’illegittima detrazione ex post dell’IRAP. Con il terzo motivo contestava il quantum, sostenendo che la somma trattenuta fosse maggiore di quella quantificata dal CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non superassero il vaglio di ammissibilità, perché la sentenza impugnata non era priva del minimo costituzionale di motivazione e perché le censure, pur formalmente prospettate come nullità, si risolvevano in una critica alla valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, oltre che comunque volto anch’esso a sollecitare una nuova valutazione degli atti processuali. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione inesistente o apparente è stata esclusa, poiché la sentenza d’appello non era al di sotto del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Le censure formulate sotto il vizio di nullità sono state ritenute inammissibili quando, in realtà, miravano a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il minimo costituzionale della motivazione si considera violato solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 81, comma 4, Cost.

    La norma è stata evocata dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della traslazione dell’IRAP, ma la Corte non ha esaminato il merito di tale tesi, dichiarando inammissibile il motivo.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della trattenuta IRAP; la Corte non ha ritenuto di pronunciarsi nel merito per difetto di ammissibilità delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente è inammissibile quando la motivazione, letta nel suo complesso, supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
  • Non è ammissibile, in sede di legittimità, una censura formalmente veicolata come vizio di nullità che in realtà miri a ottenere una nuova valutazione degli atti processuali e delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e non può limitarsi a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio o a richiamare precedenti favorevoli in altra composizione del giudice di merito.
  • Quando i motivi principali sono dichiarati inammissibili, il motivo che ne dipende sul quantum resta assorbito; in ogni caso, la contestazione della quantificazione fondata su una diversa lettura della CTU non è scrutinabile in cassazione se implica un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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