Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa ha chiesto la correzione di un errore materiale dell'ordinanza di cassazione che, nel rigettare il ricorso proposto dall'ente sanitario contro la sentenza d'appello, aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, pur asseritamente richiesta. L'ente si è opposto deducendo che nel giudizio di legittimità non risultava formulata alcuna istanza di distrazione, e che una domanda proposta in un precedente grado non poteva valere per il diverso grado di cassazione. Il ricorso per correzione è stato quindi respinto perché la distrazione può essere disposta solo se richiesta nello stesso grado del giudizio in cui viene pronunciata la condanna alle spese; in difetto di reiterazione dell'istanza nel giudizio di cassazione, non era configurabile l'errore materiale denunciato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, mancava la domanda di distrazione delle spese sia nel controricorso sia nella memoria successiva; la richiesta formulata in un diverso grado non poteva essere valorizzata, perché la distrazione ex art. 93 c.p.c. deve essere chiesta nello stesso grado in cui il giudice condanna alle spese. Conseguentemente, l'ordinanza corretta non poteva essere emendata nel senso richiesto. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, qualificato come sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
"nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente"
La distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura può essere disposta solo se la relativa istanza è formulata nello stesso grado del processo in cui è pronunciata la condanna alle spese; non è sufficiente una richiesta avanzata in un grado precedente o successivo.
Massime di principio
- La domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. deve essere proposta e reiterata nel medesimo grado di giudizio in cui si chiede la condanna alle spese, poiché il provvedimento di distrazione è accessorio alla decisione resa in quel grado.
- In assenza di un'istanza di distrazione nel giudizio di legittimità, non può essere ravvisato un errore materiale nell'omessa pronuncia sulla distrazione se tale domanda non risulta effettivamente dedotta in quel procedimento.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e, di regola, non comporta statuizioni sulle spese quando non vi sia un vero contrasto tra le parti sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento da correggere.
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