Cassazione Civile, Ordinanza n. 09444/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, infermiera professionale di categoria D presso un presidio ospedaliero, aveva chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di coordinamento prevista dal CCNL comparto sanità per mansioni asseritamente svolte in categoria DS, invocando anche l’art. 36 Cost., nonché il risarcimento del danno da mancato sviluppo professionale. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione accogliendo l’impugnazione dell’azienda sanitaria: secondo il giudice di merito, l’incarico per cui la ricorrente aveva partecipato alla selezione riguardava il coordinamento nel pronto soccorso e non nel reparto di ginecologia ove la dipendente era stata poi trasferita; pertanto, per riconoscere l’indennità, era necessaria la prova della vacanza del posto e dell’assetto organizzativo di coordinamento anche nel reparto di destinazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (i) violazione e falsa applicazione del CCNL, sostenendo che la selezione per il pronto soccorso non fosse ostativa al riconoscimento dell’indennità per l’attività poi svolta in ginecologia; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato da documenti del primario di ginecologia che attestavano lo svolgimento di mansioni di coordinatrice infermieristica su sua disposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la Corte territoriale si era uniformata a un orientamento già consolidato: nel pubblico impiego privatizzato l’indennità di coordinamento non può essere riconosciuta sulla base del mero svolgimento di fatto di mansioni o di attestazioni del direttore di struttura, ma solo se ricorrono i presupposti contrattuali e organizzativi previsti dalla disciplina collettiva ratione temporis vigente, tra cui l’individuazione della specifica posizione di coordinamento, la vacanza del posto e le procedure selettive previste. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di omesso esame di fatto decisivo, in realtà lamentava l’omesso esame di documenti, mentre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico-naturalistico; comunque, la documentazione invocata non era decisiva, perché non poteva superare il difetto dei presupposti contrattuali richiesti per il diritto all’indennità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, essendo la decisione conforme alla proposta definitoria non accettata, anche al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10 CCNL Comparto Sanità 2000/2001
comma 7; comma 3; comma 9
la disciplina sulla prima applicazione è distinta dalla successiva regolazione dei requisiti; dal 1° settembre 2001 i requisiti per il conferimento dell’indennità di coordinamento sono rinviati al successivo accordo di adeguamento delle declaratorie.
art. 17 CCNL Comparto Sanità 1998/1999
la selezione interna per il passaggio al livello economico Ds presuppone la presenza di un posto vacante e si inserisce nel sistema di conferimento dell’indennità di coordinamento.
art. 19, lett. c), CCNL Comparto Sanità 19 aprile 2004
lo sviluppo professionale del personale di categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento è garantito tramite idonee procedure selettive; il passaggio è collegato alla previa sussistenza di posto vacante nel livello Ds e a criteri selettivi previsti dal contratto.
art. 5, comma 2, CCNI 20 settembre 2001
le posizioni di coordinamento devono essere individuate dalle aziende previa concertazione, secondo l’assetto organizzativo definito contrattualmente.
formalizza requisiti per l’esercizio/funzione di coordinamento, richiamati dalla contrattazione successiva.
art. 4 CCNL 10 aprile 2008
richiama i requisiti formalizzati dall’art. 6 L. 43/2006 per il coordinamento.
utilizzato per censurare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non all’omesso esame di documenti.
il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non idoneo a superare i limiti posti dalla disciplina collettiva applicabile nel pubblico impiego privatizzato.
secondo comma; ultimi due commi
la definizione conforme alla proposta non accettata legittima la decisione accelerata e la condanna alle ulteriori somme previste dalla norma.
consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in chiave sanzionatoria e deterrente.
art. 31387 del 02/12/2019
richiamata come precedente: nel pubblico impiego privatizzato non possono attribuirsi trattamenti economici non previsti da legge o contrattazione collettiva, neppure di miglior favore.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il diritto a un’indennità o a un trattamento economico accessorio deve trovare fondamento nella disciplina legale e contrattuale applicabile; lo svolgimento di fatto di mansioni non basta se mancano i presupposti organizzativi e selettivi previsti dalla fonte collettiva.
- L’indennità di coordinamento richiede non solo l’esercizio dell’attività, ma anche la previa individuazione contrattuale della posizione, la presenza di un posto vacante e il rispetto delle procedure selettive o dei requisiti formalizzati dalla contrattazione e dalla legge.
- Le attestazioni del direttore di struttura o documenti che descrivono lo svolgimento di mansioni non sono, da sole, idonei a fondare il diritto economico se la normativa collettiva collega il beneficio a presupposti ulteriori e tipizzati.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli documenti; la censura è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si ponga in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a sollecitarne la rimeditazione.
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