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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05599/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il Tribunale ha applicato all'imputato la pena concordata per il reato di concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L'unico motivo di ricorso ha censurato esclusivamente l'entità della pena concordata, sostenendo in sostanza che la sanzione fosse eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non deduceva un profilo di illegalità della pena, ma solo un vizio attinente alla sua commisurazione, dunque estraneo ai limiti del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è consentito soltanto quando venga dedotta l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento oppure eccedente, per specie o quantità, il limite legale; non è invece deducibile il mero dissenso sulla commisurazione della pena concordata. Conseguentemente, il ricorso è stato deciso de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi concernenti l'illegalità della pena; restano esclusi i profili meramente commisurativi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano.

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone nel reato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti, richiamata quale titolo del reato oggetto di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento è deducibile soltanto l'illegalità della pena, cioè una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali per specie o quantità.
  • Non è ammissibile il ricorso che contesti soltanto l'entità della pena concordata sotto il profilo della sua commisurazione, perché tale doglianza non integra illegalità della pena.
  • Quando il motivo di impugnazione è manifestamente estraneo ai limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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