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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29143/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Una società, dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di un creditore fondato su un decreto ingiuntivo e sulla risoluzione di un accordo transattivo, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., respinto dalla Corte d'appello. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione dell’art. 2478-bis c.c., sostenendo che i dividendi deliberati dall’assemblea fossero risorse proprie della società e non potessero essere considerati come provvista destinata all’adempimento; 2) mancata applicazione dell’art. 1363 c.c. nell’interpretazione complessiva della transazione; 3) falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. per avere la Corte territoriale richiamato altre clausole contrattuali al fine di escludere l’effetto liberatorio dell’espromissione; 4) omesso/insufficiente/erroneo esame della questione relativa all’assenza di un termine per l’adempimento delle prestazioni dovute dagli espromittenti; 5) violazione dell’art. 6 l.fall., assumendo che, se il credito del creditore fosse venuto meno, questi avrebbe perso la legittimazione a chiedere il fallimento; 6) violazione dell’art. 5 l.fall., lamentando che lo stato di insolvenza fosse stato desunto dai bilanci in chiave esclusivamente civilistica senza considerare gli ammortamenti rilevanti ai fini fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, a ottenere una nuova interpretazione della transazione e quindi una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato per i motivi interpretativi anche difetto di autosufficienza per mancata trascrizione integrale delle clausole contestate. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come censura motivazionale senza rispettare i requisiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed era comunque estraneo alla ratio decidendi, avendo la sentenza impugnata affermato che la legittimazione del creditore a chiedere il fallimento permaneva a prescindere dalla risoluzione della transazione. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il sesto è stato ritenuto inammissibile perché investiva un apprezzamento di fatto, ossia la sussistenza dello stato di insolvenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il reclamo era stato proposto contro la declaratoria di fallimento.

  • art. 2478-bis c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che i dividendi deliberati dall'assemblea non fossero risorse proprie utilizzabili come provvista dell'adempimento.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione sistematica del contratto; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può tradursi in una diversa ricostruzione della volontà negoziale se il giudice di merito ha esaminato le clausole nel loro complesso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale è ammissibile solo se indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e quando sia stato discusso e la decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. per affermare l’onere di specifica indicazione e produzione degli atti e fatti posti a base del vizio di motivazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per gli oneri di deposito e specifica indicazione richiesti al ricorrente che deduce vizi motivazionali.

  • art. 1272, comma 1, c.c.

    La Corte ricorda che l'espromissione comporta di regola la persistenza della responsabilità solidale del debitore originario con l'espromittente, salvo espressa liberazione da parte del creditore.

  • art. 6 l.fall.

    La legittimazione a chiedere il fallimento richiede la qualità di creditore; nel caso concreto la censura è stata assorbita/inammissibile perché presupponeva l'accoglimento di altri motivi.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e corretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di cassazione, la censura che formalmente denunci violazione di legge ma in realtà miri a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto e della volontà negoziale del contratto è inammissibile, perché il risultato interpretativo appartiene al giudice di merito salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o vizi motivazionali specificamente dedotti.
  • La denuncia di violazione dell’art. 1363 c.c. non può risolversi in una generica contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente le clausole contestate e trascriverle integralmente, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
  • La deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso emerge, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L’accertamento dello stato di insolvenza costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia esauriente e giuridicamente corretta.
  • Nell’espromissione, il debitore originario rimane di regola obbligato in solido con l’espromittente, salvo che il creditore lo abbia espressamente liberato; la qualificazione dell’accordo come liberatorio o non liberatorio dipende dall’interpretazione complessiva delle clausole negoziali.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeTransazioneAccollo ed espromissioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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